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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5000/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP nei confronti di Condina per il reato di tentata importazione aggravata di cocaina (artt. 110, 56 c.p.; art. 73 d.P.R. 309/1990; richiamo a circostanze aggravanti), contestando il concorso nel reato. La difesa ha dedotto carenza di gravità indiziaria e motivazione: assenza di elementi probatori univoci (quantitativo, luogo, prezzo), eccessiva affidamento sulle intercettazioni "droga parlata", impossibilità di dimostrare la consapevolezza e il ruolo attivo di Condina; inoltre censurata la valutazione delle esigenze cautelari e la presunta sproporzione della misura.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base di un quadro complessivo di più intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, e degli elementi indicati nell'ordinanza applicativa: Condina sarebbe stato reclutato dagli organizzatori (Spanò e Madaffari) per simulare interesse all'acquisto del terriccio presso l'imprenditrice Mannelli al fine di occultarvi la cocaina, aveva eseguito le istruzioni e riferito l'esito, evidenziando consapevolezza e partecipazione. Il fatto è stato considerato tentativo di importazione, e le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e necessità di isolamento dagli ambienti criminali) sono state ritenute adeguatamente motivate: gli arresti domiciliari sono stati confermati come misura proporzionata e necessaria.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; art. 56 cod. pen.

    Richiamati per ricondurre la condotta di più persone al concorso e alla disciplina del tentativo; la Corte valuta l'integrazione del concorso e dell'elemento soggettivo in base alle prove raccolte.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; utilizzata per inquadrare la fattispecie di importazione di cocaina.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione della gravità e delle circostanze aggravanti collegate alla condotta.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio di verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione delle misure cautelari; il giudice deve motivare in modo congruo tale giudizio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione); il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va valutato in termini prognostici e non di imminenza assoluta.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di valutazione delle intercettazioni: possono costituire prova diretta o indiziaria se soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte conferma che le conversazioni captate possono sorreggere la gravità indiziaria.

  • art. 125, 192, 273, 274, 309, 546 cod. proc. pen.; artt. 24, 27, 111 Cost.

    Richiami normativi relativi al diritto di difesa, alla necessità di motivazione e alle regole processuali di impugnazione e valutazione cautelare; la Corte verifica che non vi sia mancata, contraddittoria o illogica motivazione.

Massime di principio

  • Le intercettazioni, anche quando l'indagato non partecipi direttamente a tutte le conversazioni, possono costituire prova diretta o indiziaria purché, valutate nel loro complesso, soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Il tentativo di importazione può essere configurato anche in una fase antecedente all'acquisto formale se esistono trattative e atti preparatori idonei e univocamente diretti al trasferimento della sostanza, con concreto affidamento delle parti.
  • Il tribunale del riesame può modificare la qualificazione giuridica data dal primo giudice se il nuovo inquadramento è motivato e rientra nell'oggetto del procedimento incidentale, senza che la Corte di legittimità possa rivalutare i fatti ove la motivazione sia congrua.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari l'attualità del pericolo di reiterazione si valuta prognosticamente con riferimento alla vicinanza temporale e agli elementi che mostrano la persistenza dei legami con ambienti criminali; non è richiesta l'imminenza di una concreta occasione delittuosa.
  • La proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare devono essere valutate sul caso concreto: gravità del quadro indiziario e rischio di contatti con ambienti criminali possono giustificare misure custodiali anche quando l'imputato non abbia pendenze pregresse recenti.

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