Sentenza n. 3659/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43788 presentata in data 22 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 22 aprile 2025, diretta al riconoscimento, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, del titolo di formazione relativo alla specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, rilevando che la domanda era corredata soltanto da un attestato di iscrizione al corso, privo persino dell’indicazione nominativa dello studente, e comunque non idoneo a certificare il possesso di un titolo di formazione valido ai fini della qualifica professionale nello Stato di rilascio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all’azione avverso il silenzio, poiché, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha adottato un provvedimento espresso, sebbene di contenuto negativo, fornendo un definitivo riscontro all’istanza. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del diniego espresso. Le spese sono state compensate, considerando il breve intervallo tra la scadenza del termine per provvedere e l’adozione del provvedimento, nonché la carenza dei presupposti minimi della domanda, documentata soltanto da un mero attestato di frequenza non attestante il possesso di un titolo di formazione.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso rende non più attuale la domanda diretta a ottenere una pronuncia sul silenzio.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito per l’azione avverso il silenzio; il giudizio perde la propria materia quando l’amministrazione provvede espressamente durante il processo.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata quale base normativa della domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea; la sentenza non ne esamina l’applicazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento sia negativo, perché viene meno l’inerzia oggetto della domanda.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio sul silenzio non comporta, di per sé, una pronuncia sulla legittimità del provvedimento espresso sopravvenuto, che resta eventualmente impugnabile con gli strumenti propri dell’azione di annullamento.
- Ai fini del riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, la mera attestazione di iscrizione o frequenza a un corso non è sufficiente a dimostrare il possesso di un titolo di formazione valido per l’esercizio della qualifica professionale nello Stato che lo ha rilasciato.
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