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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25167/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento collegata a un avviso di accertamento IRPEF e sanzioni per l'anno d'imposta 2012, deducendo originariamente un vizio di notifica dell'avviso presupposto. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di notifica, ma in appello la decisione è stata riformata con accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio e rigetto dell'incidentale del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2948 n. 4 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento non fosse validamente perfezionata perché eseguita presso la sede dell'azienda senza che fosse stata previamente verificata la irreperibilità con adeguate ricerche; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio e la prescrizione delle sanzioni connesse al medesimo atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. era stata correttamente preceduta dai tentativi di notifica presso la residenza e la sede dell'attività del destinatario, e perché la censura mirava sostanzialmente a rivalutare il fatto già accertato dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che il giudicato esterno non era provato mediante produzione della sentenza richiamata con attestazione del passaggio in giudicato e, comunque, che non può operare quando i procedimenti notificatori sono autonomi, riguardano atti diversi e elementi mutevoli come la residenza. Non sono state liquidate spese perché l'Agenzia delle Entrate si era costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Consente la notifica quando il destinatario non venga rinvenuto nel luogo di residenza, abitazione o lavoro, senza necessità di ulteriori ricerche in altri luoghi alternativi, se risulta una temporanea irreperibilità.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di notificazioni, ma la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura perché la notifica era stata eseguita correttamente ex art. 140 c.p.c.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica dell'avviso di accertamento in materia tributaria.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione delle sanzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà dirette a contestare accertamenti di fatto o comunque infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio sussumibile nella norma, perché il motivo chiedeva una rivalutazione del merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di giudicato esterno; la Corte ha precisato che esso opera solo tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'autorità del giudicato formale, ma la Corte ha escluso l'efficacia preclusiva invocata dal ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 375 c.p.c.

    La Corte richiama il rapporto regola-eccezione tra trattazione camerale e pubblica udienza nel giudizio di legittimità.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la riunione dei procedimenti, in chiave di economia processuale, ma la riunione è stata disattesa perché i procedimenti riguardavano atti diversi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro di riferimento per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In tema di notificazione, il mancato rinvenimento del destinatario o di soggetti idonei a ricevere l'atto nel luogo di residenza, abitazione o attività legittima il ricorso alla procedura ex art. 140 c.p.c., senza che sia necessario estendere le ricerche ad altri luoghi alternativi previsti in via concorrente dall'art. 139 c.p.c.
  • La censura che cumuli in modo incompatibile violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ma miri in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento fattuale del giudice di merito, è inammissibile in cassazione.
  • Il giudicato esterno è invocabile solo se tra i medesimi soggetti e sul medesimo rapporto giuridico sia già stata decisa una questione fondamentale comune; non opera quando la pretesa preclusione riguarda procedimenti notificatori autonomi, atti diversi e circostanze variabili come la residenza del destinatario.
  • Chi invoca l'efficacia preclusiva del giudicato esterno deve produrre la decisione richiamata con attestazione del suo passaggio in giudicato; in difetto, la deduzione è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione la trattazione camerale è la regola e la pubblica udienza costituisce eccezione riservata a casi specifici, tra cui le questioni di particolare rilevanza non già risolte dalla giurisprudenza della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniGiudicatoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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