Cassazione Penale, Sentenza n. 34467/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna di Manetti per bancarotta fraudolenta documentale (iscrizione di crediti inesistenti) e patrimoniale (distrazione di incassi di euro 48.752,14). I motivi di impugnazione contestavano: (1) la qualifica di amministratore di fatto attribuita a Manetti; (2) la carenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio e conflitto con la sentenza civile favorevole (Tribunale civile di Firenze n. 3791/2017); (3) il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 219, comma 3 l.f.; (4) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure che duplicavano la rivalutazione del merito (valutazione delle prove e dei testimoni) e ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente motivato la qualificazione di Manetti come amministratore di fatto sulla base di elementi convergenti (dichiarazioni del coimputato e di testimoni, rinvenimento del portafoglio, continuità societaria con precedente impresa). Ha escluso che la sentenza civile impedisse accertamenti penali diversi per regole probatorie distinte. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo alla speciale tenuità del danno perché tale questione non era stata sollevata in appello e, comunque, manifestamente infondata alla luce della falsificazione/occultamento delle scritture contabili che impediva la ricostruzione del danno. Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato dalla gravità e ripetitività delle condotte e dalla personalità negativa dell'imputato. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
Norma applicata per la condotta consistente nell'iscrizione in contabilità di operazioni inesistenti e nell'occultamento/falsificazione delle scritture contabili; la Corte afferma che l'occultamento delle scritture ostacola la ricostruzione del danno e preclude l'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità
art. 223 legge fallimentare
Richiamato in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale come norma correlata alla fattispecie sanzionata dall'art. 216
art. 219, comma 3, legge fallimentare (attenuante speciale tenuità del danno)
La Corte rileva che l'attenuante non può operare quando l'occultamento o la falsificazione delle scritture rende impossibile la ricostruzione del danno e l'accertamento delle conseguenze sulle azioni a tutela dei creditori
art. 2639 cod. civ. (amministratore di fatto)
Interpretazione secondo cui la qualifica di amministratore di fatto può emergere anche da singole condotte inserite in un disegno fraudolento o, al contrario, richiede esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; la Corte ha ritenuto sussistente la qualificazione per la serie di elementi probatori
art. 3 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere gli effetti e gli ambiti probatori del giudicato civile rispetto a quello penale: il giudicato civile non impedisce ulteriori accertamenti penali che rispondono a regole probatorie diverse
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato in relazione al principio della condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte segnala che la verifica in Cassazione non consiste nella rinnovazione del giudizio di merito ma nell'accertamento di vizi di motivazione, illogicità manifeste o travisamenti decisivi
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiama i limiti del sindacato della Cassazione: possibile esame del rapporto motivazione-decisione ma non della rivalutazione delle prove, salvo omissioni o illogicità manifeste
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Principio per cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate in grado d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla speciale tenuità perché non proposto in appello
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La valutazione del riconoscimento o rifiuto delle attenuanti generiche è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e non manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego
artt. 132 e 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena e attenuanti/aggravanti)
Richiamati come riferimento per la valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte territoriale ha applicato i criteri e motivato il diniego delle attenuanti generiche
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la sanzione a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Un giudicato civile favorevole non impedisce automaticamente accertamenti penali diversi: il processo penale ha regole probatorie autonome e il risultato civile non vincola il giudice penale salvo specifiche ipotesi previste dalla normativa
- La qualifica di "amministratore di fatto" può emergere da elementi convergenti anche se non sono emersi i tipici atti formali: valutazioni su dichiarazioni di cointeressati, comportamenti rapporti commerciali e presenza aziendale sono rilevanti, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: le censure che chiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se non dimostrano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione di merito
- L'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3 l.f.) è incompatibile con fattispecie in cui l'occultamento o la falsificazione delle scritture rende impossibile la ricostruzione del danno subito dai creditori
- Le attenuanti generiche sono di valutazione discrezionale del giudice di merito; il loro rifiuto, se adeguatamente motivato (anche sulla base della personalità e delle condotte pregresse dell'imputato), non è sindacabile in Cassazione
- Questioni non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione, salvo le poche ipotesi espressamente ammesse dalla legge; pertanto, deduzioni importanti (es. richiesta di attenuante) devono essere formulate già in appello
- Quando si impugna una sentenza in Cassazione occorre concentrare le censure su profili di illegittimità giuridica o su manifeste contraddizioni/omissioni della motivazione, evitando doglianze che si risolvano nella mera proposta di un'interpretazione alternativa dei fatti
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