Cassazione Civile, Ordinanza n. 31449/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La vicenda origina dal rigetto, da parte del giudice delegato e poi dal tribunale in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., della domanda di insinuazione al passivo proposta per un credito chirografario derivante da un’apertura di credito in conto corrente e da un contratto di anticipi fatture. Il tribunale aveva ritenuto non provata l’esatta formazione del saldo debitore perché l’istituto creditore aveva prodotto estratti conto solo parziali, con rilevanti lacune documentali su più anni e, soprattutto, sulla parte finale del rapporto. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 61 e 115 c.p.c., sostenendo che la mancata produzione di tutti gli estratti conto non avrebbe impedito la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per ricostruire il rapporto sulla base di altri documenti prodotti (contratto, documento di sintesi, certificazioni contabili e notarili, certificazione del credito); con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 191 e 198 c.p.c., lamentando il rigetto immotivato della richiesta di CTU contabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisca un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale non ha un obbligo di disporla. Ha inoltre osservato che la ricorrente si era limitata ad affermazioni astratte sull’esistenza di "altri elementi" idonei a ricostruire il conto, senza indicare concretamente quali fossero e in che modo potessero supplire alle gravi lacune degli estratti conto mancanti. La Corte ha quindi confermato il principio secondo cui la produzione incompleta degli estratti conto può essere superata solo se vi siano altri elementi di prova certi e completi; in mancanza, la ricostruzione del saldo sarebbe affidata a criteri presuntivi o approssimativi, non consentiti. È stata anche condivisa la valutazione del tribunale sulla decisività della mancanza degli estratti conto finali del rapporto, perché impediva di verificare eventuali riduzioni del debito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della curatela.
Norme richiamate
art. 98 legge fall.
norma processuale utilizzata per l’opposizione allo stato passivo, definita nel merito dal tribunale e poi scrutinata in cassazione
art. 2697 c.c.
richiamato per ribadire che incombe al creditore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del credito insinuato
art. 61 c.p.c.
evocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di consulenza tecnica contabile, ma la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice nel disporla
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata
art. 191 c.p.c.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio
art. 198 c.p.c.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica contabile
art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento del passivo, il creditore che intenda insinuare un saldo di conto corrente deve fornire una prova documentale idonea a consentire la ricostruzione attendibile dell’andamento del rapporto e della formazione del saldo.
- La mancata produzione di tutti gli estratti conto non è di per sé sempre preclusiva, ma può essere superata solo se il creditore alleghi e dimostri l’esistenza di altri elementi di prova certi e completi, concretamente idonei a colmare le lacune documentali.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova disponibile alle parti, ma uno strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice; non esiste un obbligo del giudice di disporla per supplire a carenze probatorie della parte.
- Quando mancano dati documentali essenziali, soprattutto nella fase finale del rapporto, la ricostruzione del saldo non può essere affidata a criteri presuntivi o approssimativi.
- Chi invoca la CTU deve indicare in modo specifico quali documenti o elementi ulteriori consentano al consulente una ricostruzione attendibile; deduzioni meramente astratte sono inidonee a fondare la censura di mancata ammissione della consulenza.
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