Cassazione Penale, Ordinanza n. 08535/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992, con pena di mesi 9 di arresto, euro 3.000 di ammenda e sospensione della patente per un anno. In cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La censura sulla tenuità sosteneva, in sostanza, che la condotta non dovesse ritenersi ostativa alla causa di non punibilità; quella sulle attenuanti contestava il diniego del trattamento favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non specifici ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica puntuale delle relative argomentazioni. Nel merito, ha rilevato che il diniego della particolare tenuità del fatto era stato correttamente fondato sulla non episodicità della condotta, su un precedente specifico recente, sulle concrete modalità della guida in evidente stato di alterazione alcolica, in orario notturno, con veicolo male parcheggiato in mezzo alla carreggiata e impossibilità di spostarlo, nonché sul comportamento non collaborativo con gli operanti. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, essendo stati valorizzati elementi ritenuti decisivi, in particolare il disvalore della condotta, il precedente specifico e l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza, confermata in appello.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; nella specie il diniego è stato ritenuto corretto.
art. 133, comma 1, c.p.
È il parametro di giudizio per valutare la tenuità del fatto, con riguardo a modalità della condotta, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre confutare uno per uno tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; sono inammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già vagliate e prive di critica puntuale alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta mediante un giudizio astratto o meramente assertivo, ma richiede una valutazione unitaria delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offesa.
- Il carattere non episodico della condotta, la presenza di precedenti specifici recenti, il disvalore della modalità esecutiva e l'esistenza di un concreto pericolo per la collettività sono elementi incompatibili con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua elementi decisivi negativi e non ravvisa profili positivi meritevoli di bilanciamento; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalla difesa.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già decise dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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