Cassazione Penale, Sentenza n. 33829/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del diritto alla pretesa delle spese di giustizia e/o processuali per decorso del termine decennale di prescrizione, computato dalla data di irrevocabilità della sentenza penale (irrevocabile il 07/07/2004, sentenza emessa il 17/02/2003, condanna per art. 73 d.P.R. 309/1990). Ha rilevato di aver beneficiato dell'indulto (legge 31/07/2006, n.241), di esser stato oggetto di correzioni anagrafiche (errata indicazione della data di nascita corretta con provvedimenti del 17/12/2004 e del 28/01/2005) e di non aver mai ricevuto richieste di pagamento; la cartella esattoriale è risultata notificata il 19/06/2009 al padre e intestata a soggetto con codice fiscale diverso. Non risultano atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione, che secondo il ricorrente si sarebbe estinta il 19/06/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo e aspecifico. Ha ritenuto che le incongruenze anagrafiche nel ruolo non escludano la correttezza della cartella, dato l'inequivoco riferimento alla sentenza a carico di Paolo Doga, e ha osservato che la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, acquisendo altrimenti valenza definitiva. Ha inoltre richiamato l'avvenuto inizio dell'esecuzione mediante emissione della cartella esattoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Le doglianze dedotte in cassazione devono essere specifiche e concrete; censure generiche o reiterative che non disarticolano la motivazione della decisione impugnata determinano l'inammissibilità.
legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
Il riconoscimento dell'indulto al ricorrente è stato rilevato, ma non costituisce di per sé elemento idoneo a impedire l'efficacia della cartella esattoriale o a sospendere il decorso della prescrizione in assenza di impugnazioni o atti interruttivi validi.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza di condanna in base a tale disposizione è l'origine del credito per spese e multa richiamato nella cartella esattoriale.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso: il ricorrente non è stato considerato esente da colpe nella causa dell'inammissibilità, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere dettagliate e dimostrate: critiche generiche o ripetitive sono causa di inammissibilità.
- Errori anagrafici nel ruolo o nella cartella esattoriale non cancellano automaticamente la validità dell'atto se risulta chiaro il riferimento alla decisione che ha generato il credito.
- La cartella esattoriale, se non tempestivamente impugnata nelle sedi competenti, acquista efficacia definitiva e può far decorrere o interrompere i termini di esecuzione; chi intende far valere la prescrizione deve provare l'assenza di atti interruttivi.
- Il beneficiario di un indulto o le correzioni di dati anagrafici non determinano automaticamente la cessazione dell'obbligo di pagamento né la sospensione della prescrizione, salvo che non vi siano atti formali che lo dispongano o che venga tempestivamente impugnata la cartella.
- Per contestare l'esecuzione (es. cartella esattoriale) è necessario agire nei termini e nelle forme previste: il mancato ricorso in modo tempestivo può precludere rimedi successivi.
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