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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33829/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del diritto alla pretesa delle spese di giustizia e/o processuali per decorso del termine decennale di prescrizione, computato dalla data di irrevocabilità della sentenza penale (irrevocabile il 07/07/2004, sentenza emessa il 17/02/2003, condanna per art. 73 d.P.R. 309/1990). Ha rilevato di aver beneficiato dell'indulto (legge 31/07/2006, n.241), di esser stato oggetto di correzioni anagrafiche (errata indicazione della data di nascita corretta con provvedimenti del 17/12/2004 e del 28/01/2005) e di non aver mai ricevuto richieste di pagamento; la cartella esattoriale è risultata notificata il 19/06/2009 al padre e intestata a soggetto con codice fiscale diverso. Non risultano atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione, che secondo il ricorrente si sarebbe estinta il 19/06/2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo e aspecifico. Ha ritenuto che le incongruenze anagrafiche nel ruolo non escludano la correttezza della cartella, dato l'inequivoco riferimento alla sentenza a carico di Paolo Doga, e ha osservato che la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, acquisendo altrimenti valenza definitiva. Ha inoltre richiamato l'avvenuto inizio dell'esecuzione mediante emissione della cartella esattoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Le doglianze dedotte in cassazione devono essere specifiche e concrete; censure generiche o reiterative che non disarticolano la motivazione della decisione impugnata determinano l'inammissibilità.

  • legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)

    Il riconoscimento dell'indulto al ricorrente è stato rilevato, ma non costituisce di per sé elemento idoneo a impedire l'efficacia della cartella esattoriale o a sospendere il decorso della prescrizione in assenza di impugnazioni o atti interruttivi validi.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza di condanna in base a tale disposizione è l'origine del credito per spese e multa richiamato nella cartella esattoriale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso: il ricorrente non è stato considerato esente da colpe nella causa dell'inammissibilità, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere dettagliate e dimostrate: critiche generiche o ripetitive sono causa di inammissibilità.
  • Errori anagrafici nel ruolo o nella cartella esattoriale non cancellano automaticamente la validità dell'atto se risulta chiaro il riferimento alla decisione che ha generato il credito.
  • La cartella esattoriale, se non tempestivamente impugnata nelle sedi competenti, acquista efficacia definitiva e può far decorrere o interrompere i termini di esecuzione; chi intende far valere la prescrizione deve provare l'assenza di atti interruttivi.
  • Il beneficiario di un indulto o le correzioni di dati anagrafici non determinano automaticamente la cessazione dell'obbligo di pagamento né la sospensione della prescrizione, salvo che non vi siano atti formali che lo dispongano o che venga tempestivamente impugnata la cartella.
  • Per contestare l'esecuzione (es. cartella esattoriale) è necessario agire nei termini e nelle forme previste: il mancato ricorso in modo tempestivo può precludere rimedi successivi.

Testo integrale

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