Tribunale, Ordinanza T-2/24
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 luglio 2025. — Roberto Mezzaroma contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di pensioni da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Domanda di rideterminazione della pensione – Rigetto – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-2/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Roberto Mezzaroma contro il Parlamento europeo, ritenendo manifestamente infondati i motivi relativi a motivazione, parità di trattamento e legittimo affidamento. La Corte ha confermato che il Parlamento doveva applicare la regola di pensione identica insieme al limite del 75% ancora vigente nella disciplina italiana richiamata. Poiché la pensione del ricorrente era già pari all’88% dell’importo originario, non sussisteva diritto a un ulteriore aumento per ragioni di salute.
Ricorso di annullamento contro il diniego del Parlamento europeo di rideterminare la pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia per motivi di salute, alla luce del limite del 75% previsto dalla disciplina italiana richiamata dalla regola di pensione identica.
La questione giuridica
Se il Parlamento europeo, applicando alla pensione dell’ex deputato europeo eletto in Italia la regola di pensione identica e il relativo limite del 75%, abbia violato l’obbligo di motivazione, il principio di parità di trattamento e il principio di tutela del legittimo affidamento, nel rifiutare una nuova rideterminazione in aumento della pensione per motivi di salute.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso: il Parlamento europeo era tenuto ad applicare la regola di pensione identica e, poiché il limite del 75% previsto dalla disciplina italiana richiamata restava in vigore, poteva negare un ulteriore aumento della pensione per motivi di salute quando l’importo già percepito superava tale soglia. La decisione impugnata era sufficientemente motivata, non vi era disparità di trattamento rispetto agli ex deputati non vulnerabili e la precedente decisione favorevole dei Questori non aveva creato un affidamento legittimo a un aumento incondizionato del 40%, essendo essa stessa espressamente subordinata al limite del 75%.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento
- Deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana
- Deliberazione n. 92/2020 della Camera dei deputati italiana
- Deliberazione n. 139/2021 della Camera dei deputati italiana
- Deliberazione n. 150/2022 della Camera dei deputati italiana
Diniego di ulteriore aumento della pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un ex deputato europeo eletto in Italia contro la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che ha respinto il reclamo avverso il diniego di ulteriormente aumentare la sua pensione di anzianità per motivi di salute. Il Tribunale decide con ordinanza ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente infondato in diritto.
Fatti e iter amministrativo
Il ricorrente percepiva una pensione di anzianità come ex deputato europeo. Dopo la deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana, che aveva modificato il calcolo delle pensioni degli ex deputati nazionali, il Parlamento europeo aveva adeguato la pensione del ricorrente in applicazione della regola di pensione identica contenuta nell’allegato III della regolamentazione sulle spese e indennità dei deputati.
In una prima fase, il Parlamento aveva ridotto la pensione del ricorrente da EUR 3 108,58 a EUR 1 952,86. Successivamente, a seguito di ulteriori modifiche della disciplina italiana e di decisioni dei Questori, il ricorrente aveva ottenuto un aumento per ragioni di salute, ma sempre entro il limite del 75% dell’importo originario. In particolare, con decisione del 15 febbraio 2022 l’importo era stato fissato a EUR 2 331,44. Con successivo ricalcolo del 12 ottobre 2022, la pensione era stata portata a EUR 2 741,27, pari all’88% dell’importo percepito prima del 1° gennaio 2019, senza considerare lo stato di salute, perché il limite del 75% risultava già superato.
Il 31 ottobre 2022 il ricorrente ha presentato una nuova domanda di aumento per motivi di salute, respinta dai Questori il 14 febbraio 2023 e poi dall’Ufficio di presidenza il 2 ottobre 2023.
Normativa e contesto rilevante
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- l’articolo 296, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, relativi all’obbligo di motivazione;
- l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di decidere con ordinanza quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto.
Nel merito, risultano centrali:
- l’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento, in particolare la c.d. regola di pensione identica;
- la deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana;
- le successive deliberazioni n. 92/2020, n. 139/2021 e n. 150/2022, che hanno modificato la disciplina delle pensioni degli ex deputati nazionali.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva due motivi:
- difetto di motivazione della decisione impugnata, per mancata giustificazione della compatibilità del limite del 75% con il diritto dell’Unione;
- violazione dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, perché il limite del 75% gli avrebbe impedito di beneficiare dell’aumento del 40% previsto per i soggetti affetti da grave invalidità o patologie assimilate.
Sul motivo relativo all’obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda che la motivazione deve consentire al destinatario di comprendere la ragione della decisione e al giudice di controllarne la legittimità, ma non deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto possibili. Nel caso concreto, la decisione impugnata spiegava che:
- il Parlamento applica rigorosamente la normativa nazionale in forza della regola di pensione identica;
- nessuna norma del diritto dell’Unione riconosce un diritto assoluto a un aumento della pensione per motivi di salute;
- il ricorrente percepiva già una pensione pari all’88% dell’importo originario, sicché un ulteriore aumento al 123% sarebbe stato incompatibile con la finalità della disciplina.
Secondo il Tribunale, tali indicazioni erano sufficienti. Inoltre, il ricorrente non poteva trasformare il motivo di motivazione in una contestazione di merito circa la mancata verifica, da parte del Parlamento, della conformità del limite del 75% ai principi del diritto primario dell’Unione.
Sul motivo relativo alla parità di trattamento
Il Tribunale ribadisce che la comparabilità delle situazioni va valutata in funzione dell’oggetto e dello scopo della disciplina, e ricorda che l’allegato III mira a garantire un’identità di trattamento tra ex deputati europei eletti in Italia ed ex membri della Camera dei deputati italiana.
La Corte osserva che il limite del 75% resta in vigore, poiché non risulta né abrogato dall’Ufficio di presidenza della Camera italiana né annullato dal Consiglio di giurisdizione. Le modifiche successive della disciplina italiana hanno riguardato tutti gli ex deputati nazionali interessati, ma non hanno inciso sulla persistenza del limite.
Quanto al principio di parità di trattamento, il Tribunale distingue tra:
- ex deputati europei eletti in Italia non vulnerabili, che non possono ottenere l’aumento previsto per i soggetti vulnerabili;
- ex deputati europei eletti in Italia vulnerabili, ai quali il meccanismo garantisce almeno il 75% dell’importo originario, mediante l’aumento fino al 40% se necessario e se non si supera la soglia.
Il ricorrente, già beneficiario di una pensione superiore alla soglia del 75%, si trovava in una posizione più favorevole rispetto ai non vulnerabili. Perciò, il rifiuto di accordargli un ulteriore aumento non costituiva una disparità di trattamento a suo danno.
Sul motivo relativo al legittimo affidamento
Il ricorrente sosteneva che la decisione dei Questori del 15 febbraio 2022 avesse generato in lui l’affidamento a ottenere l’aumento del 40% per invalidità totale. Il Tribunale respinge l’argomento: una tutela del legittimo affidamento sorge solo sulla base di assicurazioni precise, incondizionate e conformi alla normativa applicabile.
La decisione del 15 febbraio 2022, pur riconoscendo un aumento per ragioni di salute, aveva espressamente precisato che esso restava in ogni caso limitato al 75% dell’importo pensionistico originario. Di conseguenza, non vi era alcuna promessa incondizionata di aumento al 40%, ma solo un beneficio subordinato al tetto massimo previsto dalla disciplina.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto. Tenuto conto del grave stato di salute del ricorrente, decide inoltre che ciascuna parte sopporti le proprie spese, facendo applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principi ricavabili dalla pronuncia
La pronuncia conferma che, nel sistema della regola di pensione identica, il Parlamento europeo deve applicare la normativa nazionale richiamata finché essa resta in vigore, salvo contrasto con una norma di rango superiore del diritto dell’Unione. Inoltre, un aumento della pensione per motivi di salute non può essere concesso oltre il tetto del 75% quando tale limite è espressamente previsto dalla disciplina applicabile, e una precedente decisione amministrativa favorevole non crea affidamento legittimo se contiene già una simile clausola limitativa.
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