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Sentenza

Sentenza n. 2796/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta dell’Amministrazione ritenuta elusiva o violativa del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3947/2025, nonché mancato rilascio del visto e richiesta di presentazione di una nuova domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3947/2025, l’annullamento del diniego del visto di ingresso per motivi di studio diretto alla frequenza del corso di laurea in medicina e chirurgia presso un’università italiana. Sosteneva che l’Amministrazione, nonostante le diffide, non avesse dato esecuzione al giudicato e che la richiesta di una nuova domanda di visto, di un nuovo colloquio consolare e di documentazione aggiornata contrastasse con l’obbligo di rilasciare il visto e con il divieto di rivalutare circostanze già esaminate. Deduceva inoltre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’originario diniego illegittimo e dalla successiva condotta asseritamente inottemperante, quantificabili anche equitativamente, inclusa la perdita di due anni accademici e dell’opportunità di acquisire formazione professionale. La sentenza ottemperanda aveva annullato il diniego per carenza istruttoria e motivazionale e per violazione dell’effettività della partecipazione procedimentale, senza imporre il rilascio del visto, disponendo le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di ottemperanza. Ha chiarito che dalla sentenza n. 3947/2025 non derivava un obbligo automatico di rilascio del visto. Il petitum diretto ad ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare il visto sarebbe stato comunque inammissibile, poiché, nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione imponendole un facere provvedimentale, salvo che il giudicato lasci residuare un’attività amministrativa univocamente vincolata. Nel caso concreto, il giudicato aveva censurato difetti istruttori, motivazionali e partecipativi, lasciando all’Amministrazione un margine di rivalutazione del rischio migratorio e degli altri presupposti del visto. La richiesta del Consolato di presentare una nuova istanza, svolgere un nuovo colloquio e produrre documentazione aggiornata non esprimeva una volontà pregiudizialmente contraria al rilascio del visto, ma rispondeva a esigenze organizzative e alla necessità di verificare attualmente i presupposti dell’istanza secondo il principio tempus regit actum. Tali richieste non imponevano oneri spropositati o ingiustificati e risultavano compatibili con i principi di collaborazione e buona fede. Non era quindi configurabile violazione o elusione del giudicato, né risultava che l’Amministrazione avesse riesaminato aspetti definitivamente coperti dalla sentenza. La domanda risarcitoria relativa all’originario diniego era stata proposta tardivamente nel giudizio di ottemperanza, poiché avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione; l’azione risarcitoria in sede di ottemperanza è limitata ai danni connessi all’impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato, ovvero alla sua violazione o elusione. Quanto ai danni successivi, la mancata collaborazione della ricorrente nell’integrare la documentazione impediva di imputare all’Amministrazione il ritardo nell’avvio del percorso universitario. Il Collegio ha comunque precisato che, una volta integrata la documentazione, il Consolato dovrà definire celermente e con priorità il procedimento, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza ottemperanda. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale è stata esaminata la dedotta violazione o elusione del giudicato.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    la facoltà di proporre, “anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza”, l’azione di risarcimento dei danni è circoscritta all’ipotesi in cui questi siano “connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”.

    In sede di ottemperanza possono essere proposte soltanto le domande risarcitorie connesse all’impossibilità o mancata esecuzione specifica del giudicato, oppure alla sua violazione o elusione; i danni derivanti dall’originario provvedimento illegittimo devono essere richiesti nel giudizio di cognizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La precedente sentenza aveva ritenuto non effettivo il preavviso di rigetto, perché formulato in termini generici e privo dell’indicazione degli specifici profili di inattendibilità o carenza documentale.

  • punto 15 dell’allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011

    La precedente sentenza aveva rilevato che il richiamo a tale disciplina, senza indicare quale requisito del visto per studio fosse mancante, non consentiva di comprendere le ragioni concrete del diniego.

Massime di principio

  • L’annullamento di un provvedimento per carenza istruttoria, difetto di motivazione o violazione della partecipazione procedimentale non comporta automaticamente l’obbligo dell’Amministrazione di attribuire il bene della vita, quando residui uno spazio di rivalutazione discrezionale dei presupposti sostanziali; l’obbligo di attribuzione sussiste soltanto se il giudicato vincola in modo univoco la riedizione del potere e non lascia soluzioni alternative legittime.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la violazione o elusione del giudicato richiede una condotta amministrativa oggettivamente incompatibile con il contenuto conformativo della decisione. Il mero riesame dell’istanza, anche mediante richiesta di una nuova presentazione telematica, nuovo colloquio o documentazione aggiornata, non è elusivo quando sia funzionale a esigenze organizzative o alla verifica attuale dei presupposti secondo il principio tempus regit actum e non comporti la rivalutazione di aspetti definitivamente coperti dal giudicato.
  • Il giudicato amministrativo di annullamento, anche quando riconosce la non adeguata dimostrazione delle ragioni ostative originariamente addotte, non esclude ogni ulteriore valutazione amministrativa: l’Amministrazione può riesercitare il potere nell’ambito residuo individuato dalla sentenza, rispettando le indicazioni conformative, il dovere di motivazione e l’effettività della partecipazione.
  • In sede di ottemperanza, la domanda risarcitoria è ammissibile solo per i danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, oppure alla sua violazione o elusione; il danno derivante dall’originario provvedimento illegittimo deve essere fatto valere nel giudizio di cognizione.
  • La responsabilità dell’Amministrazione per il ritardo nell’esecuzione del giudicato non è configurabile quando il mancato compiuto riesercizio del potere dipenda anche dalla mancata collaborazione dell’interessato, chiamato a fornire la documentazione necessaria per il riesame dell’istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAResponsabilità precontrattuale

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