Ordinanza n. 3052/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto n. 509 del 28 agosto 2025 a firma del Direttore Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Soprintendente Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura – comunicato con nota prot. MASE 169076 del 16 settembre 2025 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali - con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto, allegato all’istanza della ricorrente del 12 febbraio 2020, di impianto eolico di 17 aerogeneratori, della potenza complessiva di 71,4 MW nel Comune di Montemilone (PZ) ed opere connesse anche nei Comuni di Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT); - della nota prot. n. 165097 del 9 settembre 2025 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con cui, in riscontro alla nota p.e.c. del 1° agosto 2025 (prot. MASE/147483 del 4 agosto 2025) della ricorrente, è stato ritenuto che “il provvedimento vada rieditato tenendo fermi gli esiti istruttori già resi dagli organi preposti, con il solo aggiornamento nell’adozione del provvedimento di diniego della sottoscrizione dei Direttori generali in luogo dei Ministri”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui tutti gli atti e provvedimenti richiamati nel decreto n. 509/2025 e tutti gli atti dell’istruttoria e in particolare: a) il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (istituita presso il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 159 del 18 ottobre 2021; b) il parere del Ministero della Cultura n. 11891-P del 28 marzo 2022 e pareri presupposti ovvero: i) il parere della Soprintendenza ABAP per le Province di BAT e Foggia n. 7693 del 16 agosto 2021; ii) il parere della Soprintendenza ABAP per la Basilicata del n. 13215 del 10 novembre 2021; ii) il parere della Direzione Generale – Servizio II del Ministero della Cultura del 4 febbraio 2022, n. 4091- P; c) la relazione istruttoria di ISPRA dell’8 ottobre 2021; d) la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1098 del 7 luglio 2021 e parere tecnico allegato; e) il parere della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 6036-20 del 18 marzo 2020; f) il parere di ARPA Puglia del 10 luglio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso al fascicolo telematico del giudizio principale
Esito
Favorevole al resistente (parti del giudizio principale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia di Barletta-Andria-Trani, amministrazione formalmente evocata nel giudizio principale ma non ancora costituita, ha presentato tramite il proprio difensore un'istanza di accesso al fascicolo telematico, dichiarando di agire per esaminare gli atti, i documenti e i provvedimenti utili alla difesa dell'ente. Il Collegio ha dovuto stabilire sia l'organo competente a decidere sull'istanza, sia se l'amministrazione resistente non costituita rientrasse tra i soggetti ai quali l'accesso può essere autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza. Quanto al profilo procedurale, ha ritenuto che il riferimento al "giudice" contenuto nell'art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 debba essere interpretato come riferito al collegio, da investire in camera di consiglio, in assenza di una specifica disciplina diversa e di un'espressa attribuzione della competenza all'organo monocratico. Quanto al merito, ha osservato che l'art. 17, comma 3, consente l'accesso al fascicolo telematico, previa autorizzazione giudiziale, a coloro che intendono intervenire volontariamente in giudizio, ma non disciplina l'accesso dell'amministrazione resistente già formalmente evocata, anche se non costituita. Tale amministrazione, avendo ricevuto la notifica del ricorso, conosce il petitum e le censure e può accedere all'intero fascicolo mediante rituale costituzione in giudizio. Non sono state regolate le spese di fase, poiché la pronuncia non dà luogo a un incidente processuale.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
coloro che intendono intervenire volontariamente in giudizio
La disposizione attribuisce al giudice la valutazione dell'istanza di accesso al fascicolo telematico e consente, previa autorizzazione, l'accesso ai soggetti che intendono intervenire volontariamente in giudizio; non estende tale disciplina all'amministrazione resistente già formalmente evocata ma non costituita, la quale può accedere al fascicolo mediante costituzione.
art. 18 delle Specifiche tecniche sub Allegato 2 al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
È richiamato insieme all'art. 17, comma 3, per la disciplina tecnica dell'accesso al fascicolo processuale telematico; il provvedimento non enuncia una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- In assenza di una specifica disciplina procedimentale e di un'espressa attribuzione all'organo monocratico, l'istanza di accesso al fascicolo telematico prevista dall'art. 17, comma 3, d.P.C.m. 16 febbraio 2016, n. 40 deve essere valutata dal collegio in camera di consiglio.
- L'autorizzazione giudiziale all'accesso al fascicolo telematico prevista dall'art. 17, comma 3, d.P.C.m. 16 febbraio 2016, n. 40 riguarda i soggetti che intendono intervenire volontariamente nel giudizio e non l'amministrazione resistente già formalmente evocata, anche se non costituita; quest'ultima può accedere alla documentazione del fascicolo mediante rituale costituzione in giudizio.
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