Cassazione Civile, Ordinanza n. 27390/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due correntisti avevano agito contro la banca per ottenere il ricalcolo di un rapporto di conto corrente acceso nel 1991, assumendo l'illegittimità di addebiti di interessi ultralegali, anatocismo, spese e variazioni peggiorative, nonché per contestare due contratti di finanziamento del 2000 per difetto di forma scritta. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte della pretesa, mentre in appello i clienti avevano insistito: primo, per sostenere che l'esistenza di un'apertura di credito poteva risultare anche da fatti concludenti e che, quindi, le rimesse erano ripristinatorie e non solutorie; secondo, per affermare la nullità dei contratti di finanziamento e il conseguente diritto alla restituzione anche delle somme addebitate a capitale e interessi; terzo, per denunciare l'erronea applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, lamentando che il giudice avesse fatto uso di criteri non corretti nel ricalcolo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 2697, 2727 e 1194 c.c., dell'art. 2033 c.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, censurando sia la distribuzione dell'onere della prova sulla natura delle rimesse, sia la ricostruzione degli effetti della nullità dei finanziamenti, sia la coerenza logica del ricalcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di ripetizione di indebito relativa a conto corrente bancario, quando la banca eccepisce la prescrizione, il cliente deve provare l'esistenza di un'apertura di credito idonea a qualificare le rimesse come ripristinatorie e a spostare la decorrenza della prescrizione alla chiusura del conto; in mancanza, i versamenti su conto passivo senza affidamento o oltre il fido hanno natura solutoria e la prescrizione decorre dalle singole annotazioni. Ha respinto il secondo motivo affermando che, accertata la nullità dei contratti di finanziamento per difetto di forma scritta, opera la disciplina dell'indebito oggettivo con reciproche restituzioni: la banca deve restituire gli interessi percepiti al tasso convenzionale, mentre il capitale già erogato resta dovuto in restituzione; correttamente, quindi, non è stata riconosciuta ai clienti la restituzione del capitale già ricevuto. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che il denunciato vizio di motivazione non sussisteva, poiché la sentenza d'appello non conteneva proposizioni obiettivamente incomprensibili. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
l'onere della prova sulla natura ripristinatoria delle rimesse e sull'esistenza dell'apertura di credito grava sul cliente una volta eccepita la prescrizione dalla banca, senza che vi sia inversione dell'onere solo per effetto dell'eccezione
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici restano valutazione riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 1194 c.c.
non viene in rilievo come regola decisiva per sovvertire la qualificazione delle rimesse, poiché la natura solutoria o ripristinatoria dipende dall'esistenza dell'affidamento e dal superamento dei limiti dello stesso
art. 117 TUB
in mancanza di pattuizione scritta o di prova della stessa, opera il tasso sostitutivo previsto dalla norma; nel ricalcolo vanno considerati il tasso nominale minimo per le operazioni attive e quello massimo per le passive
art. 2033 c.c.
la nullità del contratto di finanziamento comporta l'applicazione dell'indebito oggettivo e quindi le reciproche restituzioni tra le parti secondo quanto effettivamente ricevuto e percepito senza causa
art. 112 c.p.c.
non è ravvisabile omessa pronuncia ove il giudice abbia comunque esaminato la domanda di restituzione e deciso in applicazione della disciplina dell'indebito
art. 132 n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo se la decisione contenga affermazioni intrinsecamente incomprensibili, non nel caso di mera insoddisfazione rispetto al ragionamento del giudice
art. 360 n. 3 c.p.c.
non consente di rimettere in discussione la valutazione fattuale compiuta dai giudici di merito sotto la veste della violazione di legge
art. 360 n. 4 c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione incomprensibile richiede un'obiettiva non intellegibilità del decisum
art. 360 n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente bancario, se la banca eccepisce la prescrizione, il cliente deve provare il fatto impeditivo costituito dall'esistenza di un'apertura di credito idonea a qualificare le rimesse come ripristinatorie della provvista.
- I versamenti su conto corrente hanno natura solutoria, e la prescrizione decorre dalle singole annotazioni, quando il conto è passivo senza affidamento oppure quando il passivo supera il limite dell'accreditamento; hanno invece natura ripristinatoria solo entro il limite dell'affidamento concesso.
- La prova dell'apertura di credito non può essere desunta dalla sola protratta tolleranza dello scoperto, occorrendo elementi idonei a dimostrare che la banca abbia effettivamente concesso un affidamento al correntista.
- La valutazione delle prove indiziarie e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge, ma solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione meramente apparente.
- La nullità di un contratto di finanziamento per difetto di forma scritta determina l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo: ciascuna parte deve restituire quanto ricevuto senza causa, con riferimento al capitale e agli interessi secondo i rispettivi titoli di percezione.
- Il vizio di motivazione per incomprensibilità della sentenza sussiste solo quando il testo della decisione presenti affermazioni oggettivamente inintelligibili; non è sufficiente che la parte ritenga erroneo o illogico il ragionamento seguito dal giudice.
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