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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 26/02/2007 al 19/04/2010, dopo che la ricorrente era stata assolta dai reati di partecipazione ad associazione di stampo camorristico, estorsione e usura e riconosciuta responsabile del reato di cui all'art.12-quinquies D.L. n.306/82. La Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la condizione impeditiva della colpa grave, desunta da condotte extraprocessuali (intercettazioni telefoniche e ambientali, rapporti economici e di intermediazione con soggetti del clan, attività finanziarie legate a prestiti/usura) che configuravano contiguità con l'organizzazione criminale. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per incapacità del presidente del collegio (presunta collocazione in quiescenza antecedente al deposito) e (2) vizio di motivazione e erronea valutazione della colpa grave rispetto alle pronunce assolutorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del requisito di autosufficienza (il ricorrente non ha prodotto il decreto ministeriale di collocamento a riposo del magistrato) e perché la deliberazione è stata ritenuta intervenuta in sede di camera di consiglio del 6/12/2018 e non al momento del deposito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il giudice della riparazione può effettuare una valutazione autonoma, ex ante, della condotta della detenuta anche se i medesimi comportamenti erano stati valutati penalmente irrilevanti dal giudice dell'assoluzione; ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa all'indennizzo sulla base degli elementi probatori utilizzabili (intercettazioni, relazioni economiche, collaborazioni) non esclusi nel giudizio di merito. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    Definisce il diritto all'equa riparazione e la presupponente esclusione se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; obbliga il giudice della riparazione ad accertare d'ufficio la sussistenza di tale causa.

  • art. 178 lett. a) cod.proc.pen.

    Norma richiamata quale presunta violazione di legge processuale per la denuncia di nullità dell'atto (usata dalla ricorrente per contestare l'incapacità del giudice); la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di prove documentali.

  • art. 125, comma 3 cod.proc.pen.

    Richiamata in relazione ai profili di motivazione; indica il principio di adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice della riparazione sufficiente e coerente.

  • art. 165-bis disp. att. cod.proc.pen.

    Norma collegata all'onere di autosufficienza del ricorso dopo la sua introduzione; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il ricorso deve essere autosufficiente e corredato degli atti necessari a provare le eccezioni dedotte (es. decreto di collocamento a riposo).

  • art. 12-quinquies D.L. n.306/82

    Norma del decreto-legge relativa al reato per il quale la ricorrente era stata riconosciuta responsabile; la condanna per reati diversi può essere presa in considerazione nel complesso probatorio valutato dal giudice della riparazione ove pertinente.

  • art. 512-bis c.p.

    Citato nella decisione come condanna intervenuta che, tuttavia, non poteva rilevare nel giudizio riparatorio se non era stata disposta una misura cautelare sulla base di quel reato; cioè una condanna per reato diverso non automaticam. giustifica la detenzione.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel processo di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante, se il comportamento dell'interessato abbia contribuito con dolo o colpa grave alla misura cautelare.
  • La valutazione per la riparazione è distinta dall'accertamento di responsabilità penale: non si richiede che la condotta integri reato, ma che abbia creato la falsa apparenza di rilevanza penale giustificando la custodia cautelare.
  • Possono essere valutati elementi extraprocessuali e indiziari (es. intercettazioni, rapporti economici, comunicazioni) purché non risultino espressamente esclusi dal giudice assolutorio; tali elementi possono comprovare la 'contiguità' e quindi la colpa grave.
  • Le impugnazioni processuali che deducano l'incapacità del giudice o vizi formali richiedono prova documentale immediata (principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione): l'onere di provare la collocazione in quiescenza del magistrato spettava alla ricorrente.
  • In materia di decisioni assunte in camera di consiglio, la deliberazione è considerata intervenuta nella seduta collegiale (data della camera di consiglio) e non al momento del successivo deposito, salvo prova contraria.
  • La difesa deve articolare motivi specifici e autosufficienti: censure generiche o prive di allegazioni probatorie sono dichiarate inammissibili.
  • La rilevanza di condotte familiari o di rapporti con soggetti criminali va valutata nel concreto: collegamenti economici e operative che travalicano il mero ambito familiare possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.

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