Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 26/02/2007 al 19/04/2010, dopo che la ricorrente era stata assolta dai reati di partecipazione ad associazione di stampo camorristico, estorsione e usura e riconosciuta responsabile del reato di cui all'art.12-quinquies D.L. n.306/82. La Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la condizione impeditiva della colpa grave, desunta da condotte extraprocessuali (intercettazioni telefoniche e ambientali, rapporti economici e di intermediazione con soggetti del clan, attività finanziarie legate a prestiti/usura) che configuravano contiguità con l'organizzazione criminale. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per incapacità del presidente del collegio (presunta collocazione in quiescenza antecedente al deposito) e (2) vizio di motivazione e erronea valutazione della colpa grave rispetto alle pronunce assolutorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del requisito di autosufficienza (il ricorrente non ha prodotto il decreto ministeriale di collocamento a riposo del magistrato) e perché la deliberazione è stata ritenuta intervenuta in sede di camera di consiglio del 6/12/2018 e non al momento del deposito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il giudice della riparazione può effettuare una valutazione autonoma, ex ante, della condotta della detenuta anche se i medesimi comportamenti erano stati valutati penalmente irrilevanti dal giudice dell'assoluzione; ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa all'indennizzo sulla base degli elementi probatori utilizzabili (intercettazioni, relazioni economiche, collaborazioni) non esclusi nel giudizio di merito. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
Definisce il diritto all'equa riparazione e la presupponente esclusione se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; obbliga il giudice della riparazione ad accertare d'ufficio la sussistenza di tale causa.
art. 178 lett. a) cod.proc.pen.
Norma richiamata quale presunta violazione di legge processuale per la denuncia di nullità dell'atto (usata dalla ricorrente per contestare l'incapacità del giudice); la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di prove documentali.
art. 125, comma 3 cod.proc.pen.
Richiamata in relazione ai profili di motivazione; indica il principio di adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice della riparazione sufficiente e coerente.
art. 165-bis disp. att. cod.proc.pen.
Norma collegata all'onere di autosufficienza del ricorso dopo la sua introduzione; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il ricorso deve essere autosufficiente e corredato degli atti necessari a provare le eccezioni dedotte (es. decreto di collocamento a riposo).
art. 12-quinquies D.L. n.306/82
Norma del decreto-legge relativa al reato per il quale la ricorrente era stata riconosciuta responsabile; la condanna per reati diversi può essere presa in considerazione nel complesso probatorio valutato dal giudice della riparazione ove pertinente.
art. 512-bis c.p.
Citato nella decisione come condanna intervenuta che, tuttavia, non poteva rilevare nel giudizio riparatorio se non era stata disposta una misura cautelare sulla base di quel reato; cioè una condanna per reato diverso non automaticam. giustifica la detenzione.
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante, se il comportamento dell'interessato abbia contribuito con dolo o colpa grave alla misura cautelare.
- La valutazione per la riparazione è distinta dall'accertamento di responsabilità penale: non si richiede che la condotta integri reato, ma che abbia creato la falsa apparenza di rilevanza penale giustificando la custodia cautelare.
- Possono essere valutati elementi extraprocessuali e indiziari (es. intercettazioni, rapporti economici, comunicazioni) purché non risultino espressamente esclusi dal giudice assolutorio; tali elementi possono comprovare la 'contiguità' e quindi la colpa grave.
- Le impugnazioni processuali che deducano l'incapacità del giudice o vizi formali richiedono prova documentale immediata (principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione): l'onere di provare la collocazione in quiescenza del magistrato spettava alla ricorrente.
- In materia di decisioni assunte in camera di consiglio, la deliberazione è considerata intervenuta nella seduta collegiale (data della camera di consiglio) e non al momento del successivo deposito, salvo prova contraria.
- La difesa deve articolare motivi specifici e autosufficienti: censure generiche o prive di allegazioni probatorie sono dichiarate inammissibili.
- La rilevanza di condotte familiari o di rapporti con soggetti criminali va valutata nel concreto: collegamenti economici e operative che travalicano il mero ambito familiare possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
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