Sentenza n. 913/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua del trattamento di fine servizio con l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 conv. con mod. dalla l. n. 472/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e del conseguente obbligo dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti di cui alla disciplina richiamata, oltre accessori del credito dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione di sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Ha dedotto la violazione e omessa applicazione delle predette disposizioni, nonché dell’art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010, nella parte relativa all’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990, lamentando anche l’erronea considerazione dei presupposti di fatto. L’INPS ha sostenuto che il beneficio sarebbe riconoscibile soltanto in caso di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso e, per il pensionamento a domanda, soltanto a fronte della presentazione dell’istanza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, disponendone l’estromissione, poiché la controversia riguarda esclusivamente la riliquidazione del trattamento di fine servizio, attività rimessa all’INPS. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 abbia natura decadenziale: il termine costituisce un onere riferito alla tempistica del collocamento a riposo, ma la legge non lo qualifica come perentorio né collega alla sua inosservanza la perdita del beneficio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come richiamato dall’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010, riconosca i sei scatti anche al personale delle forze di polizia e militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 1911 estende espressamente la considerazione degli aumenti periodici anche al trattamento di fine servizio. Non sussiste quindi una base normativa per escludere i sei scatti dal calcolo del TFS del dipendente cessato a domanda in possesso dei requisiti. L’INPS dovrà procedere alla riliquidazione del trattamento. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso a carico dell’INPS del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. dalla l. n. 472/1987
al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno; il diritto si estende anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile
La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
gli aumenti periodici previsti dal comma 1 si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua
La norma conferma l’attribuibilità dei sei scatti al personale cessato dal servizio su richiesta, previo assolvimento dell’obbligo contributivo previsto.
art. 1911, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; il beneficio spetta anche a coloro che hanno chiesto di essere collocati in quiescenza a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile
Gli aumenti periodici devono essere inclusi anche nella base di calcolo del TFS del personale militare collocato a riposo a domanda che possieda i requisiti previsti.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è stata invocata con riferimento all’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990, ma la decisione fonda l’accoglimento principalmente sull’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e sull’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010.
Massime di principio
- Il personale delle forze armate e delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
- Gli aumenti periodici dei sei scatti devono essere inclusi, oltre che nel trattamento di quiescenza, anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, in forza dell’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è un termine decadenziale, poiché la legge non lo qualifica come perentorio né collega alla sua scadenza la perdita del beneficio previdenziale.
- La controversia sulla riliquidazione del trattamento di fine servizio e sull’inclusione dei sei scatti rientra nella legittimazione passiva dell’ente previdenziale competente, mentre il Ministero di appartenenza o altra amministrazione statale priva di poteri sulla riliquidazione deve essere estromessa dal giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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