Sentenza n. 4772/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda quater) n. 15599/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione pecuniaria di € 15.000,00 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione di abusi edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari sanzionati)
Prevale il privato
La controversia
Gli interessati avevano impugnato la sanzione pecuniaria applicata ai sensi degli artt. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e 15 l.r. Lazio 15/2008, deducendo l’estraneità all’abuso e l’assenza di responsabilità del nudo proprietario, nonché l’insussistenza dei presupposti della sanzione in ragione della demolizione degli abusi, eseguita dall’usufruttuario nell’ottobre 2022. In appello sono state riproposte le censure relative all’assenza di responsabilità del nudo proprietario, desunta dalla sua residenza altrove, dall’assenza di mezzi economici e dagli esiti dell’istruttoria penale, e quelle secondo cui la demolizione, sebbene tardiva, avrebbe escluso l’illecito sanzionabile. In udienza è stato inoltre prospettato un possibile vizio di notifica dell’ordinanza demolitoria all’usufruttuario, ma tale profilo, non dedotto nell’atto d’appello, è stato ritenuto nuovo e non esaminabile; comunque, il verbale di notifica prodotto in primo grado attestava la consegna a mani dell’usufruttuario il 13 maggio 2021.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha escluso la responsabilità del nudo proprietario per l’inottemperanza all’ordine di demolizione: sul piano civilistico il nudo proprietario è privo dei poteri di godimento e amministrazione del bene gravato da usufrutto e tale assenza di poteri gestori costituisce un impedimento obiettivo e legittimo all’esecuzione della demolizione, anche se l’ordine amministrativo è legittimamente rivolto al bene. È stata invece confermata la responsabilità dell’usufruttuario e la sanzione nei suoi confronti, poiché la demolizione è intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Il decorso infruttuoso di tale termine determina automaticamente l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale e fonda la successiva sanzione pecuniaria; la demolizione tardiva non elimina l’illecito già consumato. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alla posizione del nudo proprietario, con annullamento della sanzione nei suoi confronti e conferma nel resto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il mancato adempimento all’ingiunzione di demolizione entro il termine previsto determina automaticamente l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale; la successiva demolizione tardiva non impedisce la consumazione dell’illecito.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere applicata quando il termine per adempiere sia inutilmente decorso; non è dovuta nei confronti del nudo proprietario privo di poteri di godimento e amministrazione sul bene.
art. 15 l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15
Costituisce la base normativa regionale richiamata per l’applicazione della sanzione pecuniaria edilizia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell’udienza straordinaria.
Massime di principio
- Il nudo proprietario di un bene gravato da usufrutto non è responsabile dell’inottemperanza all’ordine di demolizione quando, in ragione della sua posizione civilistica, sia privo di poteri di godimento, amministrazione e gestione del bene: tale carenza costituisce un impedimento obiettivo e legittimo all’esecuzione della demolizione.
- Il decorso infruttuoso del termine fissato dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 produce automaticamente l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale e consuma l’illecito di inottemperanza; la demolizione eseguita successivamente non esclude la sanzionabilità della condotta tardiva.
- In appello non possono essere esaminate censure prospettate per la prima volta in udienza e non contenute nell’atto d’appello, quando esse integrino o amplino i motivi devoluti al giudice d’appello.
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