Cassazione Penale, Sentenza n. 20486/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per sostituzione di persona e truffa. Il ricorrente deduceva: 1) prescrizione dei reati maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, atteso che la sostituzione e la successiva erogazione del finanziamento risalivano al 12/01/2009 e 18/02/2009, mentre la querela era del 20/11/2017; 2) difetto di querela in relazione al reato di truffa, sostenendo che la persona offesa fosse la banca che aveva erogato il finanziamento; 3) vizio di motivazione e carenza probatoria, poiché l'unico elemento a carico del ricorrente sarebbe stato la qualità di proprietario dell'esercizio commerciale ove si era svolta la transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione. Ha richiamato il principio che la truffa e reato istantaneo di danno, che si perfeziona quando si verifica la diminuzione patrimoniale della vittima; nel caso la diminuzione è avvenuta con l'erogazione del finanziamento e l'apprensione dei beni (al massimo il 18/02/2009). Tenuto conto della decorrenza dei termini e dei periodi di sospensione indicati nella sentenza di appello, la prescrizione decennale si era perfezionata in data anteriore alla sentenza di primo grado (27/08/2019). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione e ha revocato le statuizioni civili. Il motivo relativo al difetto di querela e le doglianze probatorie sono stati assorbiti o dichiarati infondati.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019 (Creo), Rv. 276420
presupposto che la truffa sia reato istantaneo e di danno che si perfeziona con la "deminutio patrimonii"
Richiamata per affermare che il momento di consumazione della truffa coincide con la materializzazione della diminuzione patrimoniale (qui con l'erogazione del finanziamento e l'impossessamento dei beni), da cui decorre il termine di prescrizione
Principio sulla decorrenza della prescrizione per reati consumati e sulla durata del termine (applicazione pratica)
La Corte ha applicato il principio della decorrenza del termine prescrizionale dal momento del compimento dell'ultimo atto che ha concretizzato la diminuzione patrimoniale; ha inoltre considerato l'aumento del termine prescrizionale alla luce della recidiva reiterata specifica e i periodi di sospensione indicati nel processo
Massime di principio
- Per la truffa il momento di consumazione va individuato nel momento della diminuzione patrimoniale della vittima: la prescrizione decorre da tale momento, non dalla denuncia o querela.
- Verificare con precisione le date rilevanti (data dell'atto illecito, data dell'erogazione del finanziamento o della perdita patrimoniale, data della querela/denuncia) e i periodi di sospensione o interruzione della prescrizione: questi elementi possono determinare l'estinzione del reato prima del giudizio di merito.
- La stessa persona fisica o giuridica che subisce la diminuzione patrimoniale può essere considerata parte offesa: la presenza di più soggetti offesi (es. banca e persona sostituita) non annulla la validità della querela ove risulti che entrambi sono stati lesi.
- La mera qualità di proprietario del locale ove si è svolta la condotta non è sufficiente a fondare la responsabilità penale: è necessario provare la partecipazione o l'attività rappresentativa dell'autore nella condotta illecita.
- Le statuizioni civili collegate alla condanna penale possono essere revocate se la sentenza penale viene annullata per estinzione del reato per prescrizione.
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