Sentenza n. 138/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento avverso e per la rideterminazione dei Decreti del Trattamento di fine servizio con i quali l’INPS – gestione ex Inpdap – ha quantificato i trattamenti di Fine Servizio; n. 17346 del signor Arnò Giuseppe; n. 8321 del signor Barilari Enzo; n. 61127 del signor Berardengo Mario, n. 5695 del signor Bonetti Antonio, n. 178533 del signor Calvi Pinuccio, n. 3046 del signor, Capra Livio n. 6491 del signor Casu Gian Mario, n. 12639 del signor Cucca Serafino, n. 3827 del signor De Bellis Renato, n. 24021 del signor Di Paola Gandolfo, n. 13623 del signor Falchi Antonio Sergio, n. 2128 del signor Ferrero Livio, n. 4208 del signor Festa Sergio, n. 27424 del signor Ledda Carlo, n. 38261 del signor Marra Attilio, n. 12228 del signor Morra Gerardo, n. 39905 del signor Ostili Giorgio, n. 3634 del signor Pilò Pinuccio, n. 83265 del signor Razzini Nicola, n. 9599 del signor Tesone Antimo, n. 192791 del signor Vardanega Michele, e per accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corretta applicazione dell’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art 6-bis del D.L. n.387 del 1987 e, conseguentemente, ordinare che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t. – o al Ministero Competente, o Ente, che provveda alla riliquidazione del Trattamento di fine servizio avversate, tenendo conto: - della corretta applicazione del 2° comma dell’art 6-bis del D.L. n. 387 del 1987; - con ogni ulteriore diritto a favore dei ricorrenti compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento, degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, nei termini di cui all’art. 2946 c.c.; - con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non avevano incluso i sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionati delle forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, erano stati collocati in pensione a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. I decreti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio non avevano computato i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo aver inutilmente diffidato l'INPS, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento o la rideterminazione dei decreti, l'accertamento del diritto al beneficio e la condanna alla riliquidazione del TFS, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS ha sostenuto che l'attribuzione dei sei scatti per chi cessa a domanda sarebbe subordinata al pagamento della contribuzione previdenziale prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e ha eccepito la prescrizione quinquennale relativamente alla posizione di uno dei ricorrenti, il cui TFS era stato liquidato il 7 agosto 2015.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, purché siano presenti i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La cessazione dal servizio a domanda non esclude il beneficio, poiché è espressamente contemplata dal comma 2 dell'art. 6-bis. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che prevede il previo pagamento della contribuzione, riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non incide sulla determinazione dell'indennità di buonuscita, avente natura di retribuzione differita. È stata respinta l'eccezione di prescrizione, poiché la diffida inviata il 26 giugno 2020 aveva interrotto la prescrizione prima del decorso di cinque anni dalla liquidazione del TFS. L'INPS è stato condannato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali e a corrispondere le somme aggiuntive, oltre agli interessi fino all'effettivo soddisfo. È stata invece respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, esclusa dalla disciplina speciale applicabile ai trattamenti previdenziali. Le spese sono state compensate, con refusione a carico dell'INPS del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta agli appartenenti alle forze di polizia, civili o militari, che cessino anche a domanda, se hanno compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; gli scatti devono essere inclusi nella base di calcolo del TFS.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, che limitava il beneficio a specifiche categorie e alle cessazioni per età, inabilità o decesso, è stata ritenuta abrogata.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione espressa dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387
La norma mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ...
La disposizione concerne esclusivamente la base pensionabile e il trattamento pensionistico, subordinando l'attribuzione degli scatti al pagamento della contribuzione; non modifica il regime di calcolo del TFS.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo di trattamento previdenziale nei limiti applicabili alla fattispecie.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta, restando dovuti gli interessi.
art. 2943 c.c.
La diffida del creditore interrompe la prescrizione; nel caso concreto la diffida inviata il 26 giugno 2020 ha interrotto il termine quinquennale relativo al TFS liquidato il 7 agosto 2015.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, che cessino dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio quando ricorrono i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla norma.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, subordinando al pagamento della contribuzione l'attribuzione di sei scatti al personale cessato a domanda, opera ai fini della base pensionabile e non incide sul calcolo del TFS, che ha natura di retribuzione differita.
- La diffida inviata dall'interessato entro il termine di prescrizione interrompe la prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS, anche quando la liquidazione originaria sia avvenuta diversi anni prima.
- Sulla maggiore somma dovuta a titolo di TFS spettano gli interessi fino all'effettivo soddisfo, mentre la rivalutazione monetaria è esclusa dalla disciplina speciale applicabile ai trattamenti previdenziali.
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