Cassazione Penale, Ordinanza n. 07927/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la doglianza sulla ratifica della persona offesa, ritenuta aspecifica e reiterativa, né quella sul luogo di consumazione, ritenuta nuova e priva di adeguata specificazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Brescia, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. ma aveva confermato la condanna di due imputati per furto in abitazione aggravato. Con ricorso per cassazione, proposto con un unico atto, gli imputati hanno dedotto, in sintesi, che una presunta ratifica della persona offesa avrebbe privato il fatto di rilevanza penale; inoltre, con il secondo motivo, hanno censurato il luogo di consumazione del reato. La Corte ha rilevato che il primo e il secondo motivo, nella parte relativa alla pretesa ratifica della persona offesa, erano privi di specificità perché meramente reiterativi delle doglianze già sollevate in appello e già confutate con motivazione adeguata, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata. Quanto al profilo del luogo di consumazione, lo ha ritenuto inedito e comunque non supportato da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata. La memoria depositata successivamente non è stata ritenuta idonea a superare il vaglio di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 61, n. 5 c.p.
L'aggravante contestata in appello è stata esclusa dalla Corte territoriale; la Cassazione non entra nel merito di tale esclusione, limitandosi a rilevare la pregressa riforma parziale della sentenza di primo grado.
artt. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al furto in abitazione.
art. 625 c.p.
Norma aggravatrice richiamata congiuntamente all'art. 624-bis c.p. nella decisione di merito confermata.
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella statuizione finale di condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della stessa questione già esaminata e disattesa dal giudice di merito richiede, per essere scrutinabile in cassazione, una critica puntuale delle argomentazioni decisorie; in difetto, il motivo è aspecifico.
- Una censura nuova proposta per la prima volta in cassazione deve essere sorretta da una chiara esposizione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione impugnata; in mancanza, è inammissibile.
- La presentazione di una memoria successiva non sana l'inammissibilità originaria del ricorso quando non introduce elementi idonei a superarne i vizi strutturali.
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