Sentenza n. 3027/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dei seguenti atti: 1) della nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0136568 del 16.11.2022, trasmessa a mezzo pec in data 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Comunicazione di chiusura del procedimento (ai sensi della L. n. 241/1990)” (cfr. doc. n. 02), con la quale la predetta ASL ha comunicato alla ricorrente MAVIS S.r.l. la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. “saldo amministrativo contabile dell'anno 2010”, nonché separata ma contestuale nota ASL Napoli 3 Sud, avente protocollo n. 0136624 del 16.11.2022, trasmessa a mezzo pec in data 16 novembre 2022 (cfr. doc. n. 03), con la quale la medesima ASL ha intimato il pagamento di € 13.484,16, asseritamente dovuti a titolo al saldo amministrativo contabile anno 2010; 2) della nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0136548 del 16.11.2022, trasmessa a mezzo pec in data 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Comunicazione di chiusura del procedimento (ai sensi della L. n. 241/1990)” (cfr. doc. n. 04), con la quale la predetta ASL ha comunicato all'odierna ricorrente, in qualità di società incorporante della CMN Laboratorio Analisi S.r.l. (C.f. 06707001217), la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2010, nonché la separata ma contestuale nota ASL Napoli 3 Sud, avente protocollo n. 0136621 del 16.11.2022, trasmessa a mezzo pec in data 16 novembre 2022 (cfr. doc n. 05), con la quale è stato intimato alla ricorrente, nella medesima qualità, il pagamento di € 15.034,77, asseritamente dovuti a titolo al saldo amministrativo contabile anno 2010; 3) della nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0136555 del 16.11.2022, trasmessa a mezzo pec in data 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Comunicazione di chiusura del procedimento (ai sensi della L. n. 241/1990)” (cfr. doc. n. 06), con la quale la predetta ASL ha comunicato alla Società ricorrente, in qualità di incorporante della CMN Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l. (C.f. 05866281216), la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2010, nonché la separata ma contestuale nota ASL Napoli 3 Sud, avente protocollo n. 0136617 del 16.11.2022, trasmessa a mezzo pec in data 16 novembre 2022 (cfr. doc. n. 07), con la quale è stato richiesto alla società ricorrente, nella suindicata qualità, il pagamento di € 49.680,03, asseritamente dovuti a titolo di saldo amministrativo contabile anno 2010; 4) ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché interno e non noto, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati. Con espressa riserva di azione di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell’ASL di chiusura del procedimento e contestuali intimazioni di pagamento relative al recupero del saldo amministrativo contabile e alla regressione tariffaria dell’anno 2010
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato tre comunicazioni di chiusura del procedimento e le contestuali richieste di pagamento, per complessivi importi pari a € 13.484,16, € 15.034,77 e € 49.680,03, riferiti al saldo amministrativo contabile dell’anno 2010. Le contestazioni riguardavano il difetto di motivazione delle pretese creditorie, la non debenza delle somme richieste, la violazione del principio di affidamento, nonché l’irragionevolezza e la tardività dell’applicazione della regressione tariffaria, intervenuta a distanza di oltre dieci anni. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia appartenesse al giudice ordinario. Nel corso del giudizio ha inoltre promosso regolamento preventivo di giurisdizione; le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 32265 del 2023, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia non riguardava la determinazione dei tetti di spesa, la programmazione sanitaria, la capacità operativa massima o la suddivisione della spesa tra attività assistenziali, cioè l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione, ma esclusivamente le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria e il recupero di somme ritenute dovute in base al rapporto contrattuale. Le richieste dell’ASL sono state qualificate come atti paritetici e privatistici, espressivi della volontà di recuperare corrispettivi e non dell’esercizio di potestà autoritativa. Il giudice ordinario può accertare direttamente l’effettiva debenza delle somme e sindacare le singole voci costitutive del credito, considerando gli atti amministrativi presupposti come meri fatti, senza valutarne la legittimità. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il giudizio venga riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme restando preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate, in ragione del fatto che il ricorso era stato proposto prima dell’ordinanza delle Sezioni Unite del 21 novembre 2023.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
«quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»
Nell’ambito dei rapporti di concessione di pubblico servizio, le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgono l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.
art. 11 c.p.a.
«saranno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto innanzi al giudice indicato ... entro il termine perentorio di tre mesi»
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
«udienza straordinaria di smaltimento ... tenuta da remoto»
La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento; non incide sulla ratio decisoria relativa al riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nei rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono al giudice ordinario quando hanno ad oggetto esclusivamente l’effettiva debenza delle somme, le modalità di calcolo o i tempi del recupero, senza contestare l’esercizio di poteri autoritativi di programmazione sanitaria.
- La determinazione dei tetti di spesa, della capacità operativa massima e della ripartizione della spesa tra attività assistenziali attiene invece all’esercizio del potere di programmazione sanitaria ed è riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; le questioni patrimoniali sono attratte nella giurisdizione amministrativa solo quando risultano conseguenziali allo scrutinio di tale potere.
- Gli atti con cui l’ASL richiede il pagamento o recupera somme ritenute dovute in applicazione di accordi contrattuali, senza esercitare potestà autoritative, hanno natura paritetica e privatistica e non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo come provvedimenti autoritativi.
- Quando la controversia concerne soltanto la debenza di corrispettivi derivanti da un rapporto contrattuale di accreditamento, il giudice ordinario può accertare direttamente le singole voci costitutive del credito; gli atti amministrativi presupposti rilevano come meri fatti, senza necessità di sindacarne la legittimità.
- La contestazione della violazione dell’affidamento, se inserita in una controversia riguardante esclusivamente profili patrimoniali e contrattuali della regressione tariffaria, conferma la natura paritetica del rapporto e non determina, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo.
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