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Sentenza

Sentenza n. 4078/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del 19/07/2023 del Tribunale di -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202504507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto in suo favore il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente, per complessivi euro 2.500,00, a decorrere dall'anno scolastico 2018/19 e fino all'anno 2022/23. La sentenza era stata ricevuta dal Ministero il 22 aprile 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza del giudice del lavoro, ritenuta passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Poiché il credito non era stato contestato né nell'an né nel quantum, il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente il pagamento di euro 2.500,00 entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente, compiendo gli atti necessari a spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme dovute in forza di un titolo giudiziario può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine senza adempimento, sussiste l'inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta Docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice del lavoro nella misura di euro 500,00 annui.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione di un titolo giudiziario esecutivo all'amministrazione, la mancata esecuzione del pagamento consente di proporre l'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere e ponendo gli oneri dell'intervento a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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