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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di prestazioni di manutenzione di sei ascensori condominiali, fatturate in tre documenti. Il condominio propose opposizione; nel corso del giudizio pagò due fatture e rimase controverso il saldo relativo alla terza. Il tribunale condannò il condominio al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta, sulla base anche di una consulenza tecnica sulla congruità dei costi. In appello la società contestò: il mancato riconoscimento degli interessi sulle somme pagate in udienza; la valutazione del CTU sul costo degli interventi, sostenendo che dovesse applicarsi il costo orario storicamente praticato tra le parti; la quantificazione del credito residuo; la parziale compensazione delle spese. Il condominio spiegò appello incidentale sostenendo che le prove testimoniali non dimostravano l’effettiva esecuzione delle opere richieste. La Corte d’appello accolse solo in parte l’appello principale, riconoscendo gli interessi e rideterminando il credito, e rigettò l’incidentale. In Cassazione la società propose tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’accettazione dell’opera senza riserve e della decadenza del committente da ogni eccezione, con richiamo agli artt. 1665, 1666, 1667 c.c. e 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1677, 1561 e 1474 c.c., perché il rapporto sarebbe stato un contratto di prestazione continuativa di servizi e il prezzo avrebbe dovuto essere quello normalmente praticato in precedenza; 3) motivazione apparente nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto corretta, per difetto di una specifica voce nel prezzario, l’applicazione della tariffa più prossima ai lavori di manutenzione degli ascensori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto il vizio di omessa pronuncia, osservando che non vi era stata una specifica domanda di accertamento dell’accettazione dell’opera senza riserve e che, comunque, la questione decisiva era la determinazione del corrispettivo, non l’accettazione dell’opera. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente osservato che dai documenti prodotti non emergeva un unico e costante costo orario storico e che la società non aveva mosso riserve al quesito peritale che faceva riferimento al prezziario della Camera di Commercio di Genova. Infine, ha respinto il terzo motivo, affermando che la motivazione della Corte territoriale era sufficiente e non apparente: il giudice di merito aveva spiegato che il prezzario non conteneva una voce specifica per gli ascensori e che era stata applicata la tariffa ritenuta più prossima, senza che la ricorrente indicasse una diversa tariffa o spiegasse perché dovesse applicarsene un’altra. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1665 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’accettazione dell’opera senza riserve comporterebbe la decadenza dalle eccezioni; la Corte esclude però che nel caso vi fosse una domanda specifica in tal senso e ritiene la questione estranea al punto decisivo del corrispettivo.

  • art. 1666 c.c.

    Richiamato come norma sulla verifica e accettazione dell’opera; la Corte non ravvisa un’omissione di pronuncia sul relativo tema.

  • art. 1667 c.c.

    Invocato per sostenere la decadenza dalle contestazioni dopo l’accettazione dell’opera; la Corte nega che la censura sia pertinente al decisum e alla domanda proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo se manca una decisione su un capo di domanda specifico, circostanza non ricorrente.

  • art. 1677 c.c.

    Invocato per qualificare il rapporto come prestazione continuativa di servizi; la Corte non ritiene decisivo il richiamo, poiché il problema era la prova e quantificazione del prezzo dovuto.

  • art. 1561 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in funzione della disciplina del prezzo; non incide sull’esito perché la Corte valorizza la mancanza di un costo orario costante e la corretta impostazione del quesito peritale.

  • art. 1474 c.c.

    Invocato per sostenere il ricorso al prezzo normalmente praticato in precedenza; la Corte osserva che dagli atti non risultava un unico prezzo storico e che il parametro peritale era stato accettato senza riserve.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su un capo di domanda o su una specifica istanza decisoria; non è configurabile se la questione dedotta non integra una domanda autonoma o se il punto decisivo della controversia è diverso.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione del corrispettivo per prestazioni continuative, il richiamo al prezzo storicamente praticato tra le parti è utilizzabile solo se risulti provato un parametro costante e univoco; in difetto, il giudice può fare ricorso ad altri criteri di quantificazione coerenti con gli atti e con la consulenza tecnica.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente che la parte contesti la maggiore o minore persuasività dell’argomentazione o invochi una diversa valutazione del merito.
  • Se il prezzario o la tabella applicabile non contengono una voce specifica per la prestazione dedotta, il giudice può utilizzare la voce ritenuta più prossima, purché dia conto del criterio seguito e la parte non indichi una tariffa alternativa meglio pertinente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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