Cassazione Penale, Sentenza n. 4522/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Ha proposto due motivi: (1) carenza di motivazione sul delitto di bancarotta documentale, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato il trasferimento nel 2010 della documentazione sociale e della sede da Verona a Scicli, la cessazione dalla carica di amministratore e la nomina di un liquidatore (Arioli), con conseguente mancanza di disponibilità dei documenti da parte dell'imputato, nonché il fatto che la contabilità fosse regolare fino al 2009; (2) carenza e contraddittorietà della motivazione sul delitto di bancarotta patrimoniale, deducendo che dopo la nomina del liquidatore l'imputato non aveva potere o possibilità di compiere le condotte contestate e che la sentenza motivava in termini eccessivamente sintetici e contraddittori rispetto al trasferimento della sede e alla perdurante vita economica della società.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente e richiamando il principio secondo cui le decisioni di primo e secondo grado si integrano reciprocamente. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, osservando che l'atto di appello non aveva efficacemente censurato passaggi decisivi della motivazione del G.U.P., il quale aveva fondato la condanna sulle dichiarazioni del liquidatore Arioli (che attribuiva all'imputato la gestione effettiva anche dopo la propria nomina e la disponibilità della contabilità), sulle ammissioni dello stesso Agosta e sulla parziale consegna dei libri al curatore, elementi che dimostravano la responsabilità. Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione; utilizzata nel procedimento per formulare osservazioni scritte sulla decisione impugnata.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite al sindacato in cassazione rispetto all'ampiezza dei motivi di ricorso; indica i limiti entro i quali sono esposti i motivi valutati dalla Corte.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per la parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La Corte di cassazione valuta la congruità della motivazione considerando congiuntamente le decisioni di primo e secondo grado: le motivazioni si integrano e il giudice di legittimità non deve replicare punto per punto a tutte le argomentazioni difensive se il 'nocciolo' della difesa è stato confutato.
- La sentenza di appello è congrua se confuta l'ossatura dello schema difensivo; non è necessario che risponda a ogni singola deduzione difensiva se emerge che i medesimi argomenti erano già stati adeguatamente trattati in primo grado.
- Il semplice trasferimento della sede sociale o della documentazione e la formale nomina di un liquidatore non escludono automaticamente la responsabilità dell'ex amministratore: rileva la concreta disponibilità dei documenti e l'effettiva continuazione della gestione, che può emergere da dichiarazioni di terzi, ammissioni dell'imputato o dalla parziale consegna delle scritture.
- Per escludere la responsabilità sulla base della nomina di un liquidatore è necessario dimostrare con elementi concreti che al liquidatore sia attribuita la piena e esclusiva disponibilità della gestione e dei documenti; mere affermazioni non convincenti non sono sufficienti.
- Le ammissioni dell'imputato e le dichiarazioni del liquidatore che indicano continuità gestionale possono costituire prova idonea a fondare la responsabilità anche per fatti verificatisi dopo la formale cessazione dalla carica.
- Chi deduce insufficiente motivazione in cassazione deve mostrare che le questioni essenziali non sono state valutate: se le decisioni di merito appaiono organiche e congrue, il ricorso viene normalmente rigettato.
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