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Sentenza

Sentenza n. 476/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. 585 del 2 gennaio 2025, relativa al riconoscimento della Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata nel procedimento R.G. n. 962/2024, che aveva riconosciuto il diritto a euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi sino al soddisfo, e condannato il Ministero a rifondere le spese del giudizio civile, liquidate in euro 657,00 per spese legali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ai difensori antistatari. Dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 18 febbraio 2026, il Ministero ha accreditato alla ricorrente la Carta del docente. Con memoria del 2 settembre 2026, la ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese di questo giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha adempiuto nelle more all’obbligazione risultante dalla sentenza civile. Ha regolato le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale: il ricorso per ottemperanza era stato notificato e depositato il 18 febbraio 2026 e il Ministero ha accreditato la Carta del docente solo successivamente. Ha quindi condannato il Ministero al pagamento di euro 1.100,00 per le spese di questo giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il sopravvenuto adempimento dell’obbligazione sancita dal giudice civile rende improcedibile il ricorso in ottemperanza.

    L’adempimento intervenuto durante il giudizio elimina l’interesse alla decisione sull’ottemperanza e comporta la definizione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L’adempimento dell’obbligazione stabilita dal giudicato, intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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