Regolamento (UE) 2026/1889
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1889 della Commissione, del 27 luglio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto di nuovi e precedenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti. La Commissione sospende l’ingresso nell’Unione per la nuova zona interessata nello Utah e, al contempo, riabilita o aggiorna diverse zone statunitensi per le quali sono state ritenute sufficienti le garanzie sanitarie fornite. La modifica opera tramite sostituzione e aggiunta di voci negli allegati V e XIV, con applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, con riferimento agli Stati Uniti, le zone da cui è autorizzato o sospeso l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna in ragione di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dagli Stati Uniti. L’intervento riguarda esclusivamente le zone statunitensi elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetto sull’autorizzazione o sulla sospensione dell’ingresso in funzione della situazione sanitaria nelle aree colpite da HPAI. Non disciplina in generale l’importazione di altre specie o prodotti non ricompresi nei suddetti allegati.
Modifica degli elenchi di importazione per gli Stati Uniti in materia di sanità animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1889 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. L’intervento è motivato dall’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli Stati Uniti e mira a proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione.
Base normativa e contesto regolatorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), che subordinano l’ingresso nell’Unione di partite provenienti da paesi terzi all’inserimento di tali paesi, territori o zone negli elenchi previsti. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni di sanità animale per l’ingresso di tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi applicabili e le norme generali negli allegati da I a XXII.
Focolaio recente nello Utah e sospensione della zona interessata
La Commissione prende atto che gli Stati Uniti hanno notificato il 16 luglio 2026 un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nello Stato dello Utah, confermato il 13 luglio 2026 mediante RT-PCR. Le autorità statunitensi hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e applicato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia.
Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che, per proteggere la sanità animale nell’Unione, l’ingresso deve essere sospeso dall’area interessata dal nuovo focolaio. Per questo motivo viene introdotta la nuova zona US-2.1401 nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B. La zona è descritta come area circolare di 10 km nel Cache County, State of Utah, con punto di riferimento geografico specificato nel testo.
Riabilitazione di zone già sospese a seguito di precedenti focolai
Oltre al nuovo focolaio, gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate su 17 precedenti focolai di HPAI nel pollame negli Stati dell’Arkansas, dell’Indiana, del New Jersey e del South Dakota, confermati tra il 15 novembre 2025 e l’8 giugno 2026. Le autorità statunitensi hanno indicato di aver applicato una politica di abbattimento totale e di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione richieste negli stabilimenti infetti.
Dopo aver valutato tali informazioni, la Commissione ritiene che le zone interessate non rappresentino più una minaccia per la salute pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, le relative voci negli allegati V e XIV vengono aggiornate per nuovamente autorizzare l’ingresso nell’Unione delle partite provenienti da tali aree.
Le zone interessate dalla revisione sono, tra le altre, US-2.1118, US-2.1121, US-2.1145, US-2.1151, US-2.1174, US-2.1183, US-2.1188, US-2.1193, US-2.1194, US-2.1201, US-2.1210, US-2.1301, US-2.1348, US-2.1357, US-2.1366, US-2.1370 e US-2.1396, con aggiornamento delle date associate nelle tabelle di allegato.
Contenuto delle modifiche agli allegati V e XIV
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento.
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, le modifiche riguardano le voci relative agli Stati Uniti per:
- partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- aggiornamento delle zone e delle date relative alle aree elencate.
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le modifiche riguardano le voci relative agli Stati Uniti per:
- carni fresche di pollame;
- selvaggina da penna;
- aggiornamento delle zone e delle date corrispondenti.
Le tabelle riportano, per ciascuna zona, le categorie interessate e le date rilevanti. In alcuni casi le voci sono sostituite integralmente, in altri casi è aggiunta una nuova zona, come US-2.1401.
Entrata in vigore, efficacia e vincolatività
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea l’urgenza delle modifiche in ragione del nuovo focolaio di HPAI negli Stati Uniti. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b). Serve ad adeguare gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Sospensione per il nuovo focolaio nello Utah
A seguito della notifica, da parte degli Stati Uniti, di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nello Stato dello Utah, confermato il 13 luglio 2026 mediante RT-PCR, la Commissione dispone la sospensione dell’ingresso nell’Unione per la zona interessata. Nell’allegato V viene introdotta la nuova zona US-2.1401, descritta come zona circolare di 10 km nel Cache County (State of Utah), con riferimento geografico indicato, e tale zona è inserita anche nell’allegato XIV.
Aggiornamento delle zone statunitensi per cui l’ingresso è nuovamente autorizzato
Sulla base delle informazioni aggiornate fornite dagli Stati Uniti su 17 precedenti focolai di HPAI in Arkansas, Indiana, New Jersey e South Dakota, la Commissione ritiene cessata la minaccia sanitaria per le zone interessate e ne reintroduce l’autorizzazione all’ingresso. Gli allegati V e XIV sono quindi modificati per le numerose zone US-2.1118, US-2.1121, US-2.1145, US-2.1151, US-2.1174, US-2.1183, US-2.1188, US-2.1193, US-2.1194, US-2.1201, US-2.1210, US-2.1301, US-2.1348, US-2.1357, US-2.1366, US-2.1370, US-2.1396, con conseguente aggiornamento delle date rilevanti indicate nelle tabelle.
Modifiche tecniche agli allegati V e XIV del regolamento 2021/404
L’allegato V, parte 1, sezione B, è modificato per le voci relative agli Stati Uniti concernenti partite di pollame e materiale germinale di pollame; l’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato per le voci relative agli Stati Uniti concernenti carni fresche di pollame e selvaggina da penna. In ciascun caso le righe delle zone interessate sono sostituite o integrate con nuove formulazioni, includendo le specie/categorie ammesse o sospese e le date pertinenti.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia la necessità di un effetto urgente delle modifiche a causa del nuovo focolaio di HPAI negli Stati Uniti. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1894
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1794
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1813
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1821
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1823
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1854
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →