Ordinanza n. 1632/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del diniego di visto per lavoro subordinato n. 7033 del 08/07/2025 notificato l'8/07/2025 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato notificato l’8 luglio 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari, il diniego di visto per lavoro subordinato n. 7033 dell’8 luglio 2025 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né procede a una valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito, ritenendo che le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica del 26 maggio 2026 per la trattazione del ricorso nel merito. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito
La domanda cautelare può essere soddisfatta mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare provvisoria o anticipatoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può avvalersi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e non adottare una distinta misura cautelare.
- In assenza di una decisione definitiva sulla controversia, la regolazione delle spese di lite può essere rinviata alla pronuncia conclusiva del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 45/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →