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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4810/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Valter Cianchetti avverso la sentenza di condanna (reato: appropriazione indebita aggravata). L'inammissibilità era stata motivata dall'omesso deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo che era già stata effettuata un'elezione di domicilio al momento della nomina del difensore (e mai revocata) e, in via subordinata, ha sollevato questioni di incostituzionalità della norma richiamata; ha inoltre sostenuto che la notificazione alla PEC del difensore garantirebbe adeguata conoscenza del procedimento.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. richiede il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto d'impugnazione per la nuova fase processuale; la precedente elezione effettuata nelle fasi anteriori non supplisce a questo obbligo. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza di legittimità e delle finalità della norma (assicurare la consapevolezza dell'appellante e l'effettività delle notificazioni). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La norma impone l'obbligo formale di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio contestualmente all'atto d'impugnazione; la sua inosservanza comporta inammissibilità dell'appello

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando mancano i requisiti formali stabiliti dall'art. 581; qui utilizzata per sanzionare l'omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio

  • art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.

    "In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater"

    Conferma che per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio in caso di impugnazione la notificazione va eseguita esclusivamente al domicilio dichiarato/eletto ai sensi dell'art. 581, rafforzando l'esigenza di un atto specifico per la nuova fase

  • art. 164, cod. proc. pen.

    "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1"

    La norma regola la validità della determinazione del domicilio per specifiche notificazioni; la modifica legislativa ha limitato la valenza automatica "per ogni stato e grado" del procedimento, giustificando la necessità di una rinnovata elezione/dichiarazione per la fase di appello

  • art. 571, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del diritto di difesa e del rapporto fra diritto di impugnazione e obblighi formali: pur essendo importante, non annulla i requisiti formali imposti per la proposizione dell'impugnazione

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto dell'impugnazione; applicata alla luce del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per proporre appello nell'interesse dell'imputato è obbligatorio depositare, con l'atto d'impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter; l'omissione è sanzionata con l'inammissibilità dell'appello.
  • Una elezione di domicilio compiuta in fasi processuali precedenti non sostituisce il deposito previsto per la nuova fase di impugnazione: è richiesta una rinnovazione/contestualizzazione al momento dell'appello.
  • La notificazione alla PEC del difensore o la nomina del difensore senza il contestuale deposito della elezione/dichiarazione non assorbono l'onere normativo; pertanto non è sicuro fare affidamento solo su tali strumenti per evitare l'inammissibilità.
  • Le questioni di legittimità costituzionale avverso l'obbligo di rinnovare la dichiarazione/elezione di domicilio hanno scarse probabilità di successo, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale che valorizzano la finalità di assicurare la consapevolezza e l'effettività delle notificazioni.
  • Prassi consigliata: al momento della proposizione dell'appello, verificare e depositare esplicitamente la dichiarazione o elezione di domicilio e il nuovo mandato difensivo; conservare prova del deposito e della notificazione per evitare il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese.

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