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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7555/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla legittimità dell'invio di mailing marketing tramite sistema automatizzato a destinatari che avevano fornito la propria e-mail solo in occasione di registrazioni o prove gratuite del servizio, senza aver concluso alcun contratto di vendita. Preventivi Italia sosteneva che l'art.130, comma 4, D.Lgs.196/2003 derogasse l'obbligo del consenso quando l'indirizzo fosse stato fornito nell'ambito della vendita; il resistente contestava l'uso delle coordinate senza consenso specifico e documentato per finalità commerciali.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che il form di raccolta dati era privo del consenso per il trattamento finalizzato a mailing marketing (violazione dell'art.23, comma 3, D.Lgs.196/2003) e che l'eccezione prevista dall'art.130, comma 4, D.Lgs.196/2003 si applica soltanto quando l'indirizzo di posta elettronica è fornito nel contesto di una vendita effettivamente perfezionata (clienti paganti). Pertanto l'invio automatico di comunicazioni promozionali a utenti registrati o a coloro che hanno solo effettuato una prova gratuita richiede il consenso preventivo; la presenza di una informazione sulla possibilità di disattivazione (opt-out) nelle e-mail non supplisce alla mancanza del consenso. È stato inoltre enunciato un principio di diritto nomofilattico che chiarisce l'ambito applicativo dell'art.130, comma 4. Non si è provveduto sulle spese, avendo l'Autorità Garante depositato atto di costituzione; è altresì richiamata la norma sul versamento del contributo unificato (DPR 115/2002, art.13).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 196/2003 - art.23, comma 3

    obbligo di prestare il consenso per un trattamento chiaramente individuato

    Il Tribunale ha ritenuto che il form non conteneva un consenso valido e specifico per l'invio di mailing marketing, violando l'obbligo di acquisire un consenso informato per finalità commerciali chiaramente individuate.

  • D.Lgs. 196/2003 - art.130, comma 4

    non è necessario il consenso dell’interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso

    La norma è stata interpretata restrittivamente: la deroga al consenso opera solo per i clienti paganti che hanno fornito l'indirizzo nel contesto di una vendita perfezionata e, se informati, non hanno rifiutato l'uso per vendita diretta. Non si estende a registrazioni, prove gratuite o contratti a titolo gratuito.

  • D.Lgs. 196/2003 - art.130, commi 1 e 2

    Il Tribunale richiama che, per i casi diversi dalla deroga di cui al comma 4 (es. registrazioni o prove gratuite), è necessario ottenere il consenso secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 (consenso preventivo per l'uso delle coordinate a fini di promozione commerciale).

  • DPR 115/2002 - art.13, comma 1 quater (e comma 1-bis)

    Richiamata in relazione agli adempimenti sul contributo unificato: il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'invio automatizzato di comunicazioni commerciali via e-mail richiede il consenso preventivo e specifico dell'interessato, salvo la stretta deroga prevista dall'art.130, comma 4, D.Lgs.196/2003.
  • La deroga dell'art.130, comma 4 si applica solo se l'indirizzo è stato fornito nel contesto di una vendita effettivamente perfezionata (clienti paganti) e si riferisce a comunicazioni relative a prodotti/servizi analoghi, a condizione che l'interessato sia stato adeguatamente informato e non abbia espresso un rifiuto.
  • La mera registrazione al sito, la richiesta di una prova gratuita o un contratto gratuito non equivale a una vendita: in tali ipotesi è necessario acquisire il consenso specifico per finalità di marketing.
  • La presenza di un'opzione di disattivazione (opt-out) nelle e-mail non sostituisce il consenso preventivo richiesto per l'invio di comunicazioni commerciali automatiche.
  • Il consenso deve essere espresso in modo chiaro e riferito a finalità commerciali ben identificate (rispetto dell'art.23, comma 3), e la documentazione della raccolta del consenso è determinante in caso di contestazione.

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