Circolare numero 133 del 3-7-2001
Integrazioni alla disciplina contenuta nella circolare n. 85 del 14 ottobre 1999. Chiarimenti relativi all’individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni, ai criteri di calcolo della forza aziendale e dell’incremento occupazionale, ed alle modalità operative per il conguaglio delle riduzioni contributive spettanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti integrativi alla circolare n. 85 del 9 aprile 2001 sulla nuova disciplina delle agevolazioni contributive per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro. In particolare, precisa le condizioni soggettive dei lavoratori che consentono il mantenimento delle riduzioni contributive oltre il 25%, chiarisce quando il beneficio pieno si applica anche in caso di trasformazione del CFL, specifica come si calcola l’incremento occupazionale e ribadisce l’ambito di applicazione della regola "de minimis" e le modalità di recupero delle agevolazioni.
Precisazioni sulle agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro (CFL)
Precisazioni sulle agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro
La circolare integra i chiarimenti già forniti con la circolare n. 85 del 9 aprile 2001 in merito alla nuova disciplina delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro (CFL), alla luce della decisione comunitaria dell’11 maggio 1999 e dei successivi orientamenti ministeriali. L’obiettivo è superare le difficoltà interpretative emerse nella prima applicazione della normativa, definendo con maggiore precisione i presupposti per l’accesso ai benefici e le modalità di recupero delle agevolazioni.
Condizioni per le riduzioni contributive superiori al 25%
La circolare chiarisce che le agevolazioni contributive in misura superiore al 25% sono ammissibili quando il lavoratore assunto con CFL possiede almeno uno dei requisiti indicati dalla normativa e ribaditi in sede ministeriale. I requisiti sono tra loro alternativi e non cumulativi.
In particolare, le assunzioni devono riguardare:
- giovani fino a 25 anni di età, elevabili a 29 anni se laureati;
- persone in stato di disoccupazione di lunga durata, cioè senza lavoro da almeno un anno.
Se ricorre anche solo uno di questi requisiti, il contratto beneficia pienamente delle agevolazioni contributive previste dalla disciplina nazionale, senza che sia necessario dimostrare anche un incremento netto di occupazione.
CFL pienamente agevolati dopo trasformazione
Un ulteriore chiarimento riguarda i contratti di formazione e lavoro trasformati. La circolare stabilisce che il beneficio contributivo in misura piena può trovare applicazione anche quando un CFL originariamente stipulato a part-time venga trasformato in un rapporto a tempo parziale ma indeterminato.
Resta però fermo, in questa ipotesi, l’obbligo di realizzare un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti. La circolare conferma inoltre che il recupero della differenza tra la riduzione del 25% fruita durante il periodo di CFL e quella spettante in base alle misure più favorevoli previste dalla normativa vigente può essere effettuato dai datori di lavoro aventi titolo anche in un’unica soluzione. Per le modalità operative di recupero viene richiamato quanto già indicato al punto 4.4.2 della circolare n. 85/2001.
Criteri per il calcolo dell’incremento occupazionale
Ai fini della verifica dell’aumento della forza occupazionale, il requisito va valutato con riferimento al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore. Ciò vale anche se tali attività sono articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali ubicati nella stessa provincia o in province diverse.
Non ha rilievo, ai fini del computo, l’eventuale diversità del settore di attività in cui i lavoratori risultano occupati. Per tutti gli altri profili relativi al calcolo della forza aziendale, la circolare rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 122 del 27 giugno 2000.
Applicazione della regola de minimis
La circolare precisa che la regola "de minimis" si applica solo alle assunzioni con CFL che danno titolo a una riduzione contributiva superiore al 25%. Di conseguenza, nel calcolo del limite di 100.000 euro nel triennio rilevano esclusivamente le differenze tra la maggiore agevolazione spettante e la riduzione generalizzata del 25%.
Viene inoltre specificato che la regola si applica anche ai contratti di formazione e lavoro previsti dall’art. 3 del D.L. 17 gennaio 1994, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ossia ai CFL finalizzati all’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa di adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo, definiti come CFL di tipologia b.
Per questa particolare fattispecie, considerata la sua specificità connessa anche alla durata del rapporto dopo la trasformazione e all’entità delle retribuzioni corrisposte durante la formazione, il recupero delle agevolazioni deve avvenire tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Punti principali
Condizioni soggettive e oggettive dei lavoratori
Le riduzioni contributive superiori al 25% sono legittime se il lavoratore assunto con CFL possiede almeno uno dei requisiti indicati: età fino a 25 anni, elevabile a 29 per i laureati, oppure stato di disoccupazione di lunga durata, inteso come assenza di lavoro da almeno un anno. I requisiti sono alternativi, quindi è sufficiente che ne ricorra uno solo per consentire l’applicazione integrale delle agevolazioni senza necessità di un ulteriore incremento netto di occupazione da parte del datore di lavoro.
CFL pienamente agevolati in caso di trasformazione
Il beneficio contributivo in misura piena può applicarsi anche quando il contratto di formazione e lavoro, originariamente a part-time, sia trasformato in un contratto a tempo parziale ma indeterminato. In tali ipotesi resta necessario l’incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti. Il recupero della differenza tra la riduzione del 25% fruita durante il CFL e la maggiore riduzione spettante secondo la normativa vigente può essere effettuato anche in unica soluzione, secondo le modalità già indicate nella circolare n. 85/2001.
Determinazione dell’incremento della forza occupazionale
Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale, il computo va effettuato considerando tutte le attività riconducibili al medesimo imprenditore, anche se distribuite in più cantieri, stabilimenti o filiali situati nella stessa provincia o in province diverse. Non assume rilievo il diverso settore di attività in cui i lavoratori siano impiegati. Per gli ulteriori criteri di calcolo della forza aziendale si rinvia alla circolare n. 122 del 27 giugno 2000.
Regola de minimis e CFL di tipologia b
La regola "de minimis" si applica solo alle assunzioni con CFL che danno diritto a riduzioni contributive superiori al 25%; nel limite triennale di 100.000 euro rileva soltanto la differenza tra la maggiore agevolazione e la riduzione generalizzata del 25%. La stessa regola vale anche per i CFL introdotti dall’art. 3 del D.L. n. 32/1994, convertito dalla legge n. 451/1994, relativi all’inserimento professionale e qualificati come CFL di tipologia b. Per il recupero delle agevolazioni in tale fattispecie, i datori di lavoro devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive.
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