Sentenza del 04/10/2018 n. 6852 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Ente impositore - Termini accertativi - Intervenuta decadenza - Notizia reato - Tardiva trasmissione - Rileva - Raddoppio termini accertativi - Esclusione - Illegittimità avviso accertamento - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tardiva trasmissione della notizia di reato non consente di beneficiare del raddoppio dei termini per l'accertamento. Poiché i termini ordinari erano già scaduti, l'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento relativo alle imposte dirette e all'IVA, sostenendo che, al momento della notifica, erano già scaduti i termini ordinari per l'accertamento. L'Amministrazione aveva trasmesso agli organi competenti una notizia di reato, ma tale trasmissione era avvenuta tardivamente e non poteva quindi giustificare il raddoppio dei termini accertativi.
Norme richiamate
Art. 1, comma 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208
La disposizione disciplina il raddoppio dei termini accertativi in presenza di fatti rilevanti penalmente. Il raddoppio non può essere utilizzato per sanare un accertamento già decaduto quando la notizia di reato è stata trasmessa tardivamente dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento richiede il rispetto dei presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla legge e non opera automaticamente.
- La notizia di reato deve essere trasmessa tempestivamente agli organi competenti; una trasmissione tardiva non può riaprire o prorogare termini di accertamento già scaduti.
- Quando l'avviso di accertamento è notificato oltre il termine ordinario, l'Amministrazione deve dimostrare in modo puntuale l'esistenza di una valida causa di raddoppio.
- In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto la data di scadenza del termine ordinario, la data di notifica dell'avviso e la data effettiva di trasmissione della notizia di reato.
- Se il termine ordinario era già decorso e il raddoppio non è validamente applicabile, l'avviso di accertamento è illegittimo per intervenuta decadenza.
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