Cassazione Penale, Ordinanza n. 24524/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso e tentato furto aggravato in concorso. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la sussistenza della recidiva, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e il conseguente giudizio di bilanciamento, che si assumeva dovesse essere formulato in termini di prevalenza dell'attenuante. La censura mirava inoltre, nella sostanza, a una rivalutazione delle fonti probatorie sulla riconducibilità dei fatti all'imputato e sulla sua identificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla recidiva e sul bilanciamento, rilevando che la Corte territoriale aveva valorizzato il rapporto tra precedenti reati e fatto per cui si procede, anche ai fini della maggiore pericolosità dell'imputato, circostanza sufficiente a sorreggere il giudizio ex art. 69 c.p. Ha inoltre ritenuto indeducibile la censura sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., perché diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità in assenza di specifiche allegazioni di travisamento della prova. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
È l'attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che il suo mancato riconoscimento non può essere censurato in cassazione mediante mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, in assenza di specifici travisamenti.
art. 69 c.p.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è reputato correttamente motivato dalla Corte territoriale, anche alla luce del rapporto tra precedenti penali e fatto contestato e della maggiore pericolosità dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle emergenze di merito, se non vengono specificamente indicati travisamenti della prova.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze può essere ritenuto congruamente motivato quando il giudice di merito dia conto del rapporto tra precedenti dell'imputato e fatto contestato, valorizzandolo ai fini della valutazione di maggiore pericolosità.
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve in una contestazione del merito della valutazione delle prove e non evidenzia un errore logico o un travisamento specifico.
- La mera contestazione del trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →