Ordinanza n. 3023/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 1579 del 27 febbraio 2026, limitatamente all’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. La sentenza aveva condannato la parte privata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune e di un’altra parte vittoriosa, liquidandole in euro 2.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell’appellante dichiaratosi antistatario. Nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il difensore del Comune aveva tuttavia formulato specifica richiesta di attribuzione in proprio favore delle spese. L’istanza deduceva quindi l’omissione, nella sentenza, dell’indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore del Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore del Comune, a fronte della specifica richiesta formulata nel giudizio e della dichiarazione di antistatarietà, costituisse un errore materiale emendabile mediante il procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e ha disposto l’integrazione del dispositivo della sentenza n. 1579 del 27 febbraio 2026 con l’aggiunta della distrazione delle spese anche in favore del difensore del Comune, anch’egli dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Visto l’art. 86, comma 2, cod. proc. amm.
Il procedimento di correzione è esperibile per emendare l’omessa indicazione, nel dispositivo, della distrazione delle spese in favore del difensore che abbia formulato specifica richiesta e si sia dichiarato antistatario.
art. 86, comma 3, c.p.a.
ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, cod. proc. amm.
La correzione disposta deve essere annotata dalla Segreteria secondo le modalità previste dalla norma.
art. 73 c.p.a.
Nella memoria difensiva ex art. 73 c.p.a.
La specifica richiesta di attribuzione in proprio favore delle spese era stata tempestivamente formulata dal difensore nel corso del giudizio.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia, nel dispositivo di una sentenza, sulla richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, costituisce errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall’art. 86 c.p.a., quando la richiesta sia stata specificamente formulata nel corso del giudizio.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale non modifica la statuizione sostanziale sulle spese, ma completa il dispositivo mediante l’indicazione del soggetto in favore del quale deve operare la distrazione già richiesta e resa coerente con la condanna alle spese.
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