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Sentenza

Sentenza del 22/01/2021 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tarsu - Tia - Tari - Tares - Controversie relative - Giurisdizione ordinaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla debenza della tariffa integrata ambientale (TIA/TARI) e, in regime transitorio, della soppressa tariffa di igiene ambientale (Tares): in sostanza se il tributo sia dovuto e quale giudice sia competente a decidere (giudice ordinario vs giudice amministrativo) per le controversie sorte dopo il 31/05/2010

La decisione

La decisione afferma che le controversie nate dopo il 31/05/2010 relative alla debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 d.lgs. n.152/2006 e, in regime transitorio, quelle relative alla soppressa tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 d.lgs. n.22/1997 rientrano nella cognizione del giudice ordinario. Di conseguenza le azioni sui profili di obbligo tributario di tali tariffe devono essere trattate dal giudice ordinario, non dal giudice amministrativo (richiami giurisprudenziali: Cass. n.1839/2020; Corte Cost. n.188/2018).

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 238

    Definisce la "tariffa integrata ambientale"; la sentenza interpreta le controversie sulla sua debenza come materie di natura privatistica/tributaria rientranti nella giurisdizione ordinaria se sorte dopo il 31/05/2010

  • d.lgs. 22/1997, art. 49

    Regolava la tariffa di igiene ambientale (Tares) in regime transitorio; la sentenza riconosce che le controversie nate successivamente al 31/05/2010 su tale tariffa, pur se la norma è soppressa, devono essere decise dal giudice ordinario

Massime di principio

  • Per le controversie sulla debenza della TIA/TARI sorte dopo il 31/05/2010, l'azione va proposta davanti al giudice ordinario; non è competente il giudice amministrativo per la determinazione del rapporto tributario relativo a tali tariffe
  • Se la controversia riguarda la validità di un atto amministrativo distinto (ad esempio un provvedimento autorizzatorio o un atto regolamentare) e non la determinazione del tributo in sé, può permanere la giurisdizione del giudice amministrativo: è necessario distinguere la natura del motivo di impugnazione
  • In presenza di atti di accertamento o di richieste di pagamento riferibili alla TIA/TARI (natura tributaria/obbligatoria), il rimedio corretto è quello dinanzi al giudice ordinario, anche quando la materia ha profili ambientali
  • Per controversie anteriori al 31/05/2010 va verificato il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al momento della controversia, perché la regola di competenza qui indicata si applica alle controversie sorte dopo quella data
  • Nelle controversie miste (profili amministrativi e profili tributari) valutare accuratamente la causa petendi: se prevale il profilo di obbligo tributario, la competenza sarà ordinaria; se prevale il profilo di illegittimità di un provvedimento amministrativo, la competenza può essere amministrativa

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