Cassazione Penale, Sentenza n. 12350/2024 del 26/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva. Le censure principali erano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza/proporzionalità della misura carceraria rispetto alla situazione concreta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'istanza chiedesse la sostituzione e non la revoca della misura e si è concentrato sull'adeguatezza della custodia: ha ricordato che l'indagato era latitante (si era dato alla fuga, eludendo l'arresto e lasciando un ingente quantitativo di eroina), elementi che negativamente caratterizzano la sua personalità e la capacità di rispettare ordini dell'Autorità. La Corte ha inoltre rilevato l'impossibilità, nel caso concreto, di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Poiché il ricorrente ha solamente reiterato le doglianze già proposte senza confutare in modo rigoroso l'ordinanza impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per inquadrare la fattispecie di concorso nel reato; nell'ordinanza è richiamato come titolo del capo di imputazione insieme alle norme sul traffico di stupefacenti.
art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale che sanziona il traffico e la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la gravità dell'ipotesi (ingente quantitativo di eroina) è stata considerata elemento rilevante per la conferma della custodia cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per disporre che, essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente deve sostenere le spese del procedimento.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; usata procedimentalmente per eseguire la pronuncia.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al criterio di valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'assegnazione della somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva richiede specifica e convincente contestazione delle esigenze cautelari; non è sufficiente lamentare la sproporzione della misura senza affrontare i presupposti della custodia.
- Il comportamento processuale e le condotte antecedenti (es. latitanza, elusione dell'arresto, abbandono di ingente stupefacente) costituiscono elementi fortemente ostativi alla concessione di misure meno afflittive, poiché evidenziano il rischio di inadempimento o reiterazione del reato.
- La mera manifestazione di disponibilità a rientrare o a svolgere attività lavorativa non prevale, di per sé, sul giudizio negativo sulla personalità e sull'attendibilità del soggetto, specialmente se ricorrente ha già violato gli obblighi di legge.
- L'impossibilità tecnica o pratica di controllare efficacemente i rischi (ad es. inefficacia del braccialetto elettronico nel caso concreto) può giustificare il mantenimento della misura cautelare in carcere.
- La riproposizione delle stesse doglianze già esaminate senza nuovi elementi probatori o critiche mirate all'atto impugnato rende più probabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità non manifestamente causata da colpa grave, il giudice può comunque disporre una sanzione pecuniaria equitativamente determinata (Cassa delle Ammende) e l'addebito delle spese processuali.
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