Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18372/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Il giudizio nasce dalla domanda di un soggetto che aveva chiesto di essere dichiarato proprietario per usucapione di un appartamento che risultava intestato alla moglie e che, dopo una procedura esecutiva, era stato espropriato e aggiudicato a un terzo, poi alienato a un ulteriore acquirente. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore fosse mero detentore e non avesse provato un valido mutamento della detenzione in possesso utile ad usucapire. La corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1140, 1158 e segg., 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., sostenendo: che la sentenza d'appello non avesse correttamente considerato le censure mosse alla motivazione di primo grado; che gli fosse stata illegittimamente negata la prova testimoniale diretta a dimostrare di aver fornito con denaro proprio la provvista per l'acquisto dell'immobile intestato alla moglie, trattandosi di asserita donazione indiretta; che la moglie, abbandonata la casa familiare, non si fosse mai opposta al suo possesso uti dominus; e che dalle dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario non potesse desumersi alcun significato possessorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse, in sostanza, un tentativo di ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che il coniuge che gode dell'immobile dell'altro coniuge proprietario esclusivo è, di regola, detentore qualificato e non compossessore; pertanto, senza prova di un effettivo e univoco mutamento del titolo detentivo in possesso, non può maturare l'usucapione. La circostanza che il ricorrente avesse contribuito economicamente all'acquisto dell'immobile è stata ritenuta irrilevante rispetto alla titolarità del bene, e la prova testimoniale richiesta è stata giudicata inidonea perché diretta a far qualificare ai testimoni il rapporto con la cosa, anziché a provare specifici atti materiali di possesso. È stata anche ribadita l'inammissibilità di prospettare una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. Condanna alle spese in favore dei controricorrenti e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per sostenere la censura sull'esistenza del possesso; la Corte ribadisce che il possesso non può essere desunto da una mera qualificazione astratta, occorrendo l'estrinsecazione di un potere di fatto esercitato uti dominus.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in tema di usucapione; la Corte esclude il maturare dell'usucapione in difetto di prova di un possesso utile e di un valido mutamento della detenzione in possesso.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte afferma che non possono essere invocati per denunciare il solo cattivo apprezzamento del materiale istruttorio, non sindacabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte evidenzia che il ricorrente non ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto di usucapione invocato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato come filtro di inammissibilità quando il motivo non si confronta con un orientamento consolidato o si risolve in doglianza inconsistente.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Richiamato solo per escludere la pronuncia officiosa di condanna per პასუხისმგabilità aggravata richiesta dal controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il rinvio al contributo unificato base rispetto al quale calcolare l'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Il coniuge che utilizza l'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, in assenza di ulteriori elementi, è qualificabile come detentore qualificato e non come compossessore.
  • Per usucapire un bene detenuto è necessario provare un mutamento esterno, univoco e riconoscibile del titolo della detenzione in possesso; non basta una volontà interna o la mera convivenza/relazione familiare.
  • La prova del possesso utile all'usucapione deve riguardare specifici atti materiali incompatibili con la detenzione in nome altrui; non è ammissibile delegare ai testimoni la qualificazione giuridica del rapporto con la cosa.
  • In cassazione non è consentito censurare, sotto forma di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il solo cattivo apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione del fatto che il ricorrente abbia fornito il denaro per l'acquisto del bene non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso utile a usucapire, se il bene è rimasto intestato e nella disponibilità giuridica del proprietario formale.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapione e azioni possessorieImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.