Cassazione Penale, Ordinanza n. 01512/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte d'appello a mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo e con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l'accertamento del fatto compiuto nei gradi di merito. Nel corso del giudizio di legittimità è tuttavia intervenuta rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice in base alla quale l'imputato risultava condannato nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso dovuta a causa imputabile al ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame in sede di legittimità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa riconducibile al ricorrente, la Corte può porre a suo carico le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
- I motivi di ricorso fondati su violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento del fatto restano assorbiti quando il ricorso venga dichiarato inammissibile per rinuncia.
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