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Sentenza

Sentenza n. 817/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata a seguito dell’inserimento del ricorrente nel Sistema di Accoglienza e Integrazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La liquidazione delle competenze del difensore, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stata riservata a separato decreto.

TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, adottato il 24 dicembre 2025 e notificato il 2 gennaio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro e Urbino con cui erano state cessate le misure di accoglienza. Nel corso del giudizio ha documentato che la Prefettura aveva comunicato il suo inserimento presso il Sistema di Accoglienza e Integrazione nel Comune di Pesaro, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso originario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente mediante un’attività idonea a conseguire il risultato perseguito con l’azione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa, il giudice definisce il giudizio senza pronunciare sull’illegittimità originaria dell’atto impugnato; le spese possono essere compensate per giusti motivi.
  • Quando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato chiede la liquidazione delle competenze del difensore, il giudice può riservare tale liquidazione a un separato provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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