Direttiva 2009/22
Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la direttiva 98/27/CE, disciplinando gli strumenti inibitori per far cessare tempestivamente le violazioni del diritto UE che ledono interessi collettivi dei consumatori. Gli Stati membri devono designare organi giurisdizionali o autorità amministrative competenti e garantire la legittimazione di enti pubblici indipendenti e/o organizzazioni consumeristiche. È prevista una cooperazione tra Stati membri mediante elenco pubblicato dalla Commissione, nonché la possibilità di una consultazione preliminare facoltativa. La direttiva si inserisce nel quadro del mercato interno e mira a superare le difficoltà derivanti da violazioni transfrontaliere.
Ravvicinamento delle norme nazionali sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, per consentire la cessazione rapida di violazioni del diritto UE in materia consumeristica.
Ambito di applicazione
Si applica ai provvedimenti inibitori diretti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contro le violazioni delle direttive elencate nell’allegato I, così come recepite negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Rientrano nel campo di applicazione le violazioni che producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine, incluse le violazioni intracomunitarie; restano salvi i ricorsi e le azioni individuali dei singoli danneggiati. La direttiva non pregiudica le regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile, né le norme UE in materia di concorrenza.
Provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
La direttiva 2009/22/CE è una direttiva di codificazione che sostituisce la direttiva 98/27/CE, con l’obiettivo di rendere più efficace la tutela degli interessi collettivi dei consumatori contro violazioni transfrontaliere del diritto UE. Il testo nasce dall’esigenza di superare le difficoltà dei meccanismi nazionali di enforcement, quando la pratica illecita produce effetti in uno Stato membro diverso da quello di origine.
Finalità e ratio dell’intervento
La direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, impedendo che la frammentazione delle tutele renda conveniente spostare l’origine di pratiche illecite in un diverso Stato membro. I considerando chiariscono che la misura è necessaria per rafforzare la fiducia dei consumatori e per consentire l’azione efficace di organismi pubblici indipendenti e organizzazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito della direttiva ai provvedimenti inibitori relativi alle violazioni delle direttive elencate nell’allegato I, come recepite negli ordinamenti nazionali. La nozione di violazione riguarda qualsiasi atto contrario a tali disposizioni che leda gli interessi collettivi dei consumatori, intesi come interessi non riducibili alla mera somma degli interessi individuali.
Sono espressamente salvi:
- i ricorsi e le azioni individuali dei singoli consumatori danneggiati;
- le regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile;
- le norme UE in materia di concorrenza.
Direttive interessate
L’allegato I elenca le direttive settoriali la cui tutela è rafforzata attraverso lo strumento inibitorio. Tra queste figurano, tra le altre, le direttive su:
- contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- credito al consumo;
- contratti a distanza;
- clausole abusive;
- viaggi tutto compreso;
- commercio elettronico;
- servizi finanziari a distanza;
- pratiche commerciali sleali;
- servizi nel mercato interno;
- multiproprietà e prodotti per vacanze di lungo termine.
Meccanismo dei provvedimenti inibitori
L’articolo 2 impone agli Stati membri di designare i giudici o le autorità amministrative competenti a conoscere dei ricorsi proposti dagli enti legittimati. Tali autorità devono poter:
- ordinare rapidamente la cessazione o l’interdizione della violazione, anche con procedimento d’urgenza;
- disporre la pubblicazione della decisione o una dichiarazione rettificativa, per eliminare gli effetti persistenti della violazione;
- ove il diritto nazionale lo consenta, condannare la parte soccombente al pagamento di un importo per ogni giorno di ritardo o di altra somma prevista dal diritto interno, a fini coercitivi.
La direttiva lascia quindi agli Stati membri un margine di scelta sulle tecniche processuali e sulle misure di coercizione indiretta, purché sia garantito il risultato di cessazione tempestiva della violazione.
Enti legittimati ad agire
L’articolo 3 definisce gli enti legittimati come organismi o organizzazioni costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e portatori di un legittimo interesse alla tutela degli interessi di cui all’articolo 1. La legittimazione può spettare, in particolare:
- a uno o più organismi pubblici indipendenti specificamente preposti alla tutela dei consumatori;
- alle organizzazioni aventi come scopo la tutela di tali interessi, secondo i criteri del diritto nazionale.
La direttiva non impone un modello unico: gli Stati possono optare per organismi pubblici, per organizzazioni private rappresentative, oppure per una combinazione delle due soluzioni.
Violazioni intracomunitarie e riconoscimento reciproco
L’articolo 4 disciplina le violazioni aventi origine in uno Stato membro ma con effetti in un altro. In tale ipotesi, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, se gli interessi da esso tutelati risultano lesi, deve poter adire l’autorità competente, una volta verificata l’iscrizione nell’elenco pubblicato dalla Commissione.
Il sistema si fonda su un meccanismo di cooperazione tra Stati membri:
- gli Stati membri comunicano alla Commissione gli enti legittimati nazionali;
- la Commissione redige e pubblica l’elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- le modifiche all’elenco sono pubblicate senza indugio;
- un elenco aggiornato è pubblicato ogni sei mesi.
Gli organi giurisdizionali o amministrativi devono riconoscere che gli enti inseriti nell’elenco sono abilitati ad agire, pur conservando il potere di valutare se l’azione sia giustificata nel caso concreto.
Consultazione preliminare
L’articolo 5 consente agli Stati membri di subordinare l’azione inibitoria a un tentativo preliminare di composizione della controversia con la parte convenuta, eventualmente con il coinvolgimento di un ente legittimato dello Stato del foro. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo uniforme.
Se gli Stati membri introducono tale meccanismo, devono rispettare un termine massimo di due settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione. Decorso inutilmente tale termine, la parte interessata può proporre ricorso o azione senza indugio.
Le modalità nazionali di consultazione devono essere comunicate alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Relazioni periodiche e possibile revisione
L’articolo 6 prevede che la Commissione presenti una relazione sull’applicazione della direttiva ogni tre anni, per la prima volta entro il 2 luglio 2003. Nella prima relazione devono essere esaminati, in particolare:
- l’ambito di applicazione rispetto agli interessi collettivi delle persone che esercitano attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- l’ambito di applicazione definito dalle direttive dell’allegato I;
- il ruolo della consultazione preliminare per la protezione effettiva dei consumatori.
La relazione può essere accompagnata, se necessario, da proposte di modifica della direttiva.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva lascia agli Stati membri diversi spazi di scelta, purché il risultato sia garantito:
- individuazione degli organi giurisdizionali o amministrativi competenti;
- scelta tra organismi pubblici indipendenti, organizzazioni consumeristiche o entrambe le categorie come enti legittimati;
- eventuale previsione della consultazione preliminare;
- disciplina delle somme coercitive o di altre misure nazionali di esecuzione, nei limiti dell’ordinamento interno;
- possibilità di attribuire una legittimazione ad agire più ampia rispetto allo standard minimo europeo.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate. L’articolo 9 abroga la direttiva 98/27/CE, mantenendo però salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive richiamate nell’allegato II, parte B.
Dall’allegato II emergono, per le direttive interessate, i termini di recepimento e, per taluni atti, le date di applicazione. La direttiva 2009/22/CE entra in vigore il 29 dicembre 2009 ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo e nozione di violazione
L’articolo 1 prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive dell’allegato I, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Per "violazione" si intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni di tali direttive, come recepite nel diritto nazionale, che leda interessi collettivi.
Provvedimenti inibitori e misure accessorie
L’articolo 2 impone agli Stati membri di designare organi giurisdizionali o autorità amministrative competenti a ordinare con sollecitudine, e se del caso in via d’urgenza, la cessazione o l’interdizione della violazione. Possono essere disposti la pubblicazione della decisione o una dichiarazione rettificativa per eliminare gli effetti perduranti della violazione. Se l’ordinamento nazionale lo consente, può essere disposta una somma coercitiva o altro importo previsto dal diritto interno in caso di mancata esecuzione entro il termine fissato.
Enti legittimati
L’articolo 3 definisce gli "enti legittimati" come organismi o organizzazioni debitamente costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro e titolari di un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni dell’articolo 1. Vi rientrano, in particolare, uno o più organismi pubblici indipendenti specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e/o le organizzazioni la cui finalità sia tale tutela, secondo i criteri stabiliti dal diritto nazionale.
Violazioni intracomunitarie e riconoscimento reciproco
L’articolo 4 stabilisce che, in caso di violazione avente origine nel territorio di uno Stato membro, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, se gli interessi che tutela risultano lesi, possa adire l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa competente. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e lo scopo degli enti nazionali legittimati, che la Commissione inserisce in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e aggiornato almeno ogni sei mesi. Gli organi competenti riconoscono la legittimazione degli enti iscritti nell’elenco, ferma la loro valutazione sulla fondatezza del caso concreto.
Consultazione preliminare facoltativa
L’articolo 5 consente agli Stati membri di prevedere che il ricorso o l’azione inibitoria possano essere proposti solo dopo avere cercato di porre termine alla violazione mediante consultazione con la controparte, eventualmente con un ente legittimato dello Stato membro del foro. Se la violazione non cessa entro due settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, la parte interessata può agire senza indugio. Le modalità di consultazione devono essere notificate alla Commissione e da questa pubblicate.
Relazioni della Commissione
L’articolo 6 prevede una relazione periodica della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni, per la prima volta entro il 2 luglio 2003. La prima relazione deve esaminare, in particolare, l’ambito di applicazione rispetto agli interessi collettivi delle persone che esercitano attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, l’ambito di applicazione definito dalle direttive dell’allegato I e il ruolo della consultazione preliminare; se del caso, la relazione può essere accompagnata da proposte di modifica.
Ampia legittimazione nazionale
L’articolo 7 consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali che attribuiscano una legittimazione ad agire più ampia agli enti abilitati e a qualsiasi altro interessato, oltre lo standard minimo previsto dalla direttiva.
Attuazione, abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 9 abroga la direttiva 98/27/CE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B. L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore il 29 dicembre 2009; l’articolo 11 indica gli Stati membri quali destinatari.
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