Sentenza del 23/02/2015 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Disconoscimento perdita - Reddito minimo imponibile - Società di comodo - Liquidazione delle imposte - Art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Esula - Necessità avviso di accertamento - Sussiste - Illegittimità iscrizione a ruolo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'illegittimità della liquidazione automatica e della conseguente iscrizione a ruolo, sostenendo che il disconoscimento della perdita fiscale e la determinazione del reddito minimo imponibile per una società di comodo richiedessero una valutazione sostanziale e motivata. Tali contestazioni non riguardano meri errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili dalla dichiarazione, ma una vera e propria rettifica della posizione fiscale, da effettuarsi mediante avviso di accertamento.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta illegittima perché l'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 non consente di disconoscere, tramite liquidazione automatizzata, una perdita fiscale o di contestare il mancato adeguamento al reddito minimo delle società di comodo quando ciò richiede una valutazione giuridica e sostanziale. L'Amministrazione avrebbe dovuto notificare un apposito avviso di accertamento, indicando le motivazioni e l'importo della ripresa, secondo la procedura prevista dall'art. 40 del d.P.R. 600/1973. Di conseguenza, è stata riconosciuta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
Norme richiamate
La liquidazione automatizzata è utilizzabile per correggere errori materiali o di calcolo e per controlli meramente formali sui dati dichiarati; non può essere utilizzata per effettuare una valutazione sostanziale che disconosca una perdita fiscale o determini il reddito minimo di una società di comodo.
Quando l'Ufficio intende rettificare sostanzialmente la dichiarazione, deve procedere mediante un avviso di accertamento motivato, indicante le ragioni della ripresa e il relativo importo.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato non può essere impiegato per modificare sostanzialmente il reddito dichiarato quando la contestazione richiede un'interpretazione normativa o una valutazione dei presupposti fiscali.
- Il disconoscimento di una perdita fiscale e la contestazione del reddito minimo delle società di comodo richiedono, in linea generale, un avviso di accertamento motivato e non una semplice iscrizione a ruolo derivante da liquidazione automatizzata.
- Se l'Amministrazione utilizza l'art. 36-bis oltre i limiti dei meri errori materiali o di calcolo, la cartella o l'iscrizione a ruolo può risultare illegittima per difetto del corretto procedimento di accertamento.
- La distinzione fondamentale è tra controllo formale o automatizzato, ammesso per errori evidenti e ricavabili dalla dichiarazione, e accertamento sostanziale, necessario quando occorre contestare il contenuto fiscale della dichiarazione.
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