Sentenza n. 22/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del “silenzio rifiuto” serbato dal Comune di Riccione in relazione all’istanza di riesame, in via di autotutela, presentata dai ricorrenti in data 7.05.2025, e per l’effetto, per la condanna del Comune di Riccione ad avviare e concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Riccione sull’istanza di riesame in autotutela relativa a una SCIA a efficacia differita per demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie confinanti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia del Comune sull’istanza del 7 maggio 2025 con cui avevano sollecitato l’esercizio dei poteri di vigilanza e autotutela edilizia rispetto alla SCIA presentata dalla controinteressata. Nell’istanza erano state prospettate: l’utilizzazione di benefici edilizi, compreso l’incremento del 20% della superficie territoriale preesistente, nonostante la preesistenza di un fabbricato condonato; l’illegittimo trasferimento sull’edificio principale del beneficio derivante da un fabbricato autonomo e qualificato di interesse testimoniale; l’omessa inclusione delle autorimesse interrate nel calcolo della superficie e del volume dell’ampliamento; la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, con conseguente violazione delle distanze minime previste dal d.m. n. 1444/1968. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo l’inesistenza di un obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela, nonché l’improcedibilità per effetto della nota comunale del 26 novembre 2025. La società ha inoltre dedotto l’intervenuta scadenza del termine per l’esercizio dell’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, distinguendo tra la regola generale secondo cui non sussiste un obbligo di provvedere sulle istanze di riesame, data la natura officiosa e discrezionale dell’autotutela, e la fattispecie della SCIA presentata da un terzo. In tale ambito, l’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 consente al terzo di sollecitare i poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, di proporre l’azione avverso il silenzio; ne consegue che il Comune deve prendere posizione sulla sollecitazione quando siano prospettati possibili profili di illegittimità dell’intervento. Il giudice ha inoltre qualificato i poteri esercitati sulla SCIA come poteri lato sensu di autotutela, ma sostanzialmente riconducibili all’ordinaria vigilanza edilizia, subordinata ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La nota del 26 novembre 2025 non è stata ritenuta idonea a far cessare l’inerzia, perché si era limitata a richiamare la valutazione preventiva dell’intervento e la pretesa tardività dell’istanza, senza esaminare nel merito le specifiche criticità dedotte. Il TAR ha ritenuto infondati entrambi gli impedimenti: la valutazione preventiva prevista dall’art. 21 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013 non può privare il terzo della tutela prevista dall’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990; inoltre, non esiste un termine perentorio entro cui il terzo debba sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza sulla SCIA. La tempestività dell’eventuale futuro provvedimento repressivo e la sussistenza dei relativi presupposti dovranno essere valutate dall’amministrazione nel procedimento provvedimentale, non essendo oggetto immediato del giudizio sul silenzio. Il Comune è stato condannato ad adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso sull’istanza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese, complessivamente liquidate in 3.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste per due terzi a carico del Comune e per un terzo a carico della società controinteressata.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudice può accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
l’Amministrazione “adotta comunque” i provvedimenti repressivi o conformativi
Nel sistema della SCIA, ricorrendo le condizioni per l’esercizio dei poteri di autotutela, l’amministrazione deve adottare i provvedimenti repressivi o conformativi previsti dalla legge.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
l’interessato non ha azione diretta contro la SCIA presentata da un terzo, ma può solamente “sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3”
Il terzo non può impugnare direttamente la SCIA, ma può sollecitare i poteri di verifica dell’amministrazione e agire contro il silenzio; tale tutela presuppone l’obbligo dell’amministrazione di prendere posizione sulla sollecitazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
I poteri di vigilanza esercitati sulla SCIA, pur non costituendo un vero potere di secondo grado, sono subordinati ai presupposti previsti per l’autotutela decisoria; la verifica della tempestività e degli eventuali presupposti per il superamento del termine appartiene al successivo procedimento provvedimentale.
art. 21 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
La valutazione preventiva di ammissibilità dell’intervento edilizio non esclude né limita la tutela del terzo e non impedisce la sollecitazione dei poteri comunali di vigilanza sulla SCIA.
d.m. n. 1444/1968
È richiamato dalle ricorrenti quale disciplina delle distanze minime da rispettare in caso di qualificazione dell’intervento come nuova costruzione; il TAR non decide nel merito tale profilo nel giudizio sul silenzio.
Massime di principio
- In presenza di una SCIA presentata da un terzo, il soggetto interessato, non potendo proporre un’azione diretta contro la segnalazione, può sollecitare i poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, agire ai sensi della disciplina processuale sul silenzio.
- Sulla sollecitazione del terzo relativa a una SCIA l’amministrazione ha l’obbligo di adottare un provvedimento espresso quando siano prospettati specifici profili di illegittimità dell’intervento; non è sufficiente una risposta meramente interlocutoria o di cortesia.
- La valutazione preventiva di ammissibilità di un intervento edilizio non può privare il terzo della tutela prevista dall’art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990 né impedire l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza sulla SCIA.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice verifica l’esistenza dell’obbligo di provvedere e l’idoneità della risposta eventualmente sopravvenuta, ma non deve anticipare il definitivo accertamento della tempestività o dei presupposti sostanziali dell’eventuale provvedimento repressivo, che spettano al procedimento amministrativo.
- L’assenza di un termine perentorio per la sollecitazione del terzo non esclude che l’amministrazione debba esercitare i propri poteri repressivi nel rispetto dei termini e dei presupposti previsti dalla disciplina dell’autotutela.
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