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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Galiano aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale (con domanda subordinata di detenzione domiciliare). Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettò l'affidamento ritenendo l'imputato gravato da numerosi precedenti, privo di attività lavorativa e senza indicazione di attività riparative. In sede di cassazione il ricorrente deduceva, tramite difensore, che il Tribunale non aveva valutato la tempestiva istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) il 22/03/2022 per l'udienza del 24/03/2022.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il motivo del provvedimento è che l'istanza di legittimo impedimento, inviata in tempo utile tramite PEC e risultata ricevuta dalla cancelleria, doveva essere esaminata dal giudice. La Corte ha affermato la piena ammissibilita della comunicazione via PEC ai fini del rinvio per legittimo impedimento e ha precisato che, se la PEC è effettivamente pervenuta alla cancelleria, il giudice ha l'obbligo di tenerne conto; la parte non è onerata di verificare i passaggi interni dell'ufficio giudiziario.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Il comma 5 richiama l'esigenza che il legittimo impedimento sia prontamente comunicato; la norma non impone il deposito in cancelleria, per cui la Corte riconosce la validita della comunicazione anche se effettuata mediante PEC, purché tempestiva e pervenuta nella sfera di disponibilità del giudice.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Prevede il deposito in cancelleria per le richieste delle parti; la Corte lo pone a confronto con l'art. 420-ter e ne ricava che, per le istanze di legittimo impedimento, l'obbligo di deposito non esclude la trasmissione tramite PEC.

  • artt. 178, 179, 678, 666 e 420-quater cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure. La Corte non ha deciso nel merito su questi articoli rispetto alla misura alternativa ma ha focalizzato la decisione sul vizio procedurale relativo all'omesso esame dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento.

Massime di principio

  • La comunicazione del legittimo impedimento del difensore è ammissibile anche tramite PEC se è tempestiva e risulta effettivamente pervenuta alla cancelleria del giudice; in tal caso il giudice deve esaminarla.
  • Per le istanze di rinvio per legittimo impedimento conta la tempestività della comunicazione più della modalità formale del deposito: l'art. 420-ter comma 5 privilegia la pronta comunicazione rispetto alla ritualità del deposito.
  • La parte che invia l'istanza tramite PEC ha l'onere di accertarsi che essa sia effettivamente entrata nella sfera di disponibilità del giudice (ad esempio risultando ricevuta dalla cancelleria), ma non è tenuta a verificare i passaggi interni dell'ufficio giudiziario.
  • Se il giudice omette di esaminare una istanza di legittimo impedimento tempestivamente pervenuta, il vizio è rilevante e può portare all'annullamento del provvedimento con rinvio.
  • La differenza tra regole di deposito in cancelleria e mezzi di comunicazione telematica va interpretata in modo funzionale alla tutela del contraddittorio: mezzi telematici validi (PEC) sono accettabili quando garantiscono la prova della ricezione.

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