Cassazione Penale, Sentenza n. 37165/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.: si deduceva la errata qualificazione giuridica della condotta relativa alla presenza della dicitura "CE" contraffatta (sostenendo che dovesse configurarsi la frode in commercio ex art. 515 c.p. e non il delitto di contraffazione di marchio ex art. 474 c.p.), nonché l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della ricettazione (art. 648 c.p.), con contestazione anche della rilevanza penale della contraffazione della marcatura "CE", che nel nostro ordinamento è prevista come illecito amministrativo dall'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 269/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha riqualificato la condotta contestata dall'art. 474 c.p. alla fattispecie di frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p., ritenendo che la marcatura "CE" non sia un marchio identificativo ai sensi di art. 2569 c.c. ma un'attestazione di conformità di natura amministrativa; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo che chiedeva la riesamina delle prove in ordine alla ricettazione, poiché la valutazione di merito sulla prova non rientra nella cognizione della Cassazione. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari esclusivamente per la rideterminazione della pena in coerenza con la nuova qualificazione; l'accertamento di responsabilità è stato dichiarato irrevocabile.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Originaria contestazione per detenzione/merce con marchi contraffatti; la Corte ha ritenuto che questa norma non si applica alla marcatura "CE", in quanto il "marchio CE" non è un marchio distintivo ai sensi di art. 2569 c.c.
art. 515 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile questa norma, riqualificando la condotta come frode nell'esercizio del commercio per l'uso indebito della marcatura "CE" e dichiarando che la fattispecie ricomprende la vendita/ detenzione di prodotti con attestazioni di conformità contraffatte.
art. 648 cod. pen.
Il ricorso contestava anche la ricettazione; la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove (merito), lavora che non compete al giudice di legittimità; la Corte territoriale aveva invece motivato la consapevolezza del ricorrente nella ricezione dei beni.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sulla violazione di legge relativa alla qualificazione: la Corte di Cassazione ha comunque ammesso la riqualificazione del reato, ritenendo che il contraddittorio difensivo abbia comunque coperto la questione.
art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 269/2001
Riferimento alla normativa che disciplina le violazioni amministrative relative alla marcatura "CE"; la Corte ha rilevato che, sebbene la materia abbia profili amministrativi, l'uso indebito della marcatura può integrare il reato di frode in commercio sul piano penale.
art. 2569 c.c.
Norma civile richiamata per la definizione di "marchio" inteso come segno distintivo; la Corte ha distinto il marchio distintivo dal marchio/attestazione "CE", concludendo che quest'ultimo non rientra nella nozione di marchio protetto ai fini dell'art. 474 c.p.
R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1
Richiamato con riferimento alla disciplina del marchio storico; utilizzato per sostenere la distinzione tra marchio distintivo e marcatura amministrativa "CE".
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; citata nella fase introduttiva del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La marcatura "CE" non va considerata un "marchio" ai fini della norma penale sulla contraffazione (art. 474 c.p.); l'uso indebito della marcatura tende piuttosto a configurare la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Quando la qualificazione giuridica della condotta è errata, la Cassazione può procedere a riqualificazione d'ufficio quando il contraddittorio ha consentito alle parti di discutere la questione, senza ledere le prerogative difensive.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che chiedono la rivalutazione integrale delle prove sono, di regola, inammissibili; la legittimità della motivazione è invece sindacabile nella misura in cui si ravvisi travisamento o vizio logico.
- L'esistenza di una fattispecie amministrativa (es. illecito per marcatura "CE") non esclude a priori la rilevanza penale: il profilo penale dipende dalla natura della condotta e dall'interesse tutelato (es. frode verso il consumatore).
- La riqualificazione in un reato meno grave può comportare l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per la nuova determinazione della pena, mantenendo però eventualmente irrevocabile l'accertamento di responsabilità.
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