Ordinanza n. 13042/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, senza precisare che il pagamento fosse disposto in favore dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio originario il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. All’esito dell’udienza cautelare del 9 giugno 2021 il TAR aveva pronunciato una sentenza breve di accoglimento, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in misura pari a euro 2.000,00. L’apposita Commissione aveva accolto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio soltanto l’11 giugno 2021. Poiché la sentenza non specificava che la condanna alle spese fosse disposta in favore dello Stato, il difensore aveva riferito di non essere riuscito a ottenere il pagamento. Con l’istanza di correzione è stata quindi chiesta la modifica della sentenza nella parte relativa alla destinazione delle spese. Una precedente analoga istanza era stata rigettata con ordinanza, ritenendo insussistente un errore materiale poiché l’ammissione al patrocinio era intervenuta dopo la sentenza. Il ricorrente ha riproposto la richiesta richiamando anche giurisprudenza di legittimità.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza. Ha ritenuto che le allegazioni della parte, anche per i richiami alla giurisprudenza di legittimità, facessero riferimento a questioni qualificabili come vizi della sentenza e non come mero errore materiale. Tali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, non attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale. Il Collegio ha inoltre rilevato che, al momento della pronuncia della sentenza originaria, non sussistevano i presupposti per disporre la condanna alle spese in favore dello Stato, essendo l’ammissione al patrocinio intervenuta successivamente. Nulla è stato disposto per le spese della fase di correzione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale non può essere utilizzato per ottenere una modifica sostanziale della sentenza o per far valere vizi della decisione; le relative censure devono essere proposte mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
- La correzione dell’errore materiale presuppone una svista od omissione meramente materiale, immediatamente rilevabile dal contenuto della decisione, e non può servire a introdurre nella sentenza una statuizione che, al momento della pronuncia, non risultava giuridicamente giustificata.
- Quando il presupposto per una specifica statuizione sulle spese processuali interviene soltanto dopo la pronuncia della sentenza, la sua mancata previsione nella decisione originaria non costituisce automaticamente un errore materiale correggibile.
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