Cassazione Penale, Sentenza n. 05935/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Bari, deducendo violazione degli artt. 163, comma 1 e 168 cod. pen. Sostiene che, ai fini della revoca, rileva il momento in cui la seconda sentenza di condanna diviene irrevocabile e non il momento in cui il reato è stato commesso; poiché la seconda sentenza è divenuta irrevocabile oltre cinque anni dalla irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio, la causa di revoca non ricorrerebbe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la revoca ex art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen. è fondata sulla commissione, entro cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, di un nuovo delitto; non è richiesto che la sentenza che accerta il nuovo reato diventi irrevocabile entro lo stesso termine. La sentenza definitiva successiva rappresenta la condizione procedurale per accertare il fatto, ma il presupposto sostanziale è l'effettiva commissione del reato nel quinquennio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena si fonda sulla commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; rileva il momento della commissione del nuovo reato e non il momento della irrevocabilità della sentenza che lo accerta
art. 163, comma 1 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle condizioni della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto la deduzione inadatta ad impedire la revoca fondata sulla commissione del nuovo reato nel quinquennio
art. 167 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente con riferimento all'estinzione per decorso del quinquennio; la Corte ha chiarito che l'eventuale estinzione non invalida la possibilità di revoca quando il reato sia stato commesso nel quinquennio, poiché la revoca è ricognitiva di un effetto già sorto al momento della commissione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998 (Cerroni)
Principio secondo cui la pronuncia revocante ha valore ricognitivo di un effetto decadenziale già prodotto dalla commissione del reato; gli effetti sostanziali risalgono al momento in cui si è verificata la condizione (la commissione del nuovo reato), indipendentemente dal momento della pronuncia giudiziale
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025 (Ferrara)
Conferma che non è necessario che la sentenza che accerta il nuovo reato diventi irrevocabile entro il quinquennio per consentire la revoca del beneficio; il giudicato successivo è condizione per procedere alla revoca ma non ne determina il presupposto sostanziale
Massime di principio
- Per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), conta che il nuovo reato sia stato commesso entro cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio: non rileva che la sentenza che accerta quel reato diventi irrevocabile entro lo stesso termine
- La sentenza definitiva che accerta il nuovo reato è necessaria solo come accertamento giudiziale per poter disporre la revoca, ma il presupposto sostanziale è il momento della commissione del reato
- L'eventuale estinzione della pena o della responsabilità per decorso dei termini (es. art. 167) non impedisce la revoca se il reato è stato materialmente commesso nel quinquennio; la revoca ha valore ricognitivo di un effetto già sorto al momento della commissione
- In situazioni analoghe, i ricorsi che insistono sulla rilevanza esclusiva della irrevocabilità della seconda sentenza per escludere la revoca sono difficilmente ammissibili alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata
- Chi propone ricorso in Cassazione su temi già pacificamente risolti dalla giurisprudenza corre il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende)
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