Sentenza n. 1548/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento -della Determina Dirigenziale n. 1279 del 21/11/2022 del Comune di Piombino, a firma del Dirigente del Settore PTE Arch. Sasso, notificata alla ricorrente il 22.11.2022, con la quale è stato determinato “di dare atto della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Rep. n. 4209 del 31/07/2008”, ed è stata conseguentemente dichiarata “la decadenza della concessione originariamente intestata a Giovanna Manneschi P.I. 05813920484 in qualità dell'omonima impresa individuale, e successivamente confluita nella società Gattarossa di Manneschi G e Collini F. snc per l'attività di vendita al dettaglio di prodotti di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, esercitata nel chiosco su posteggio extramercatale in area pubblica”, “la risoluzione della Convenzione Rep. n. 4209 del 31/07/2008”, “la cessazione immediata dell'attività di vendita di generi nel settore alimentare e somministrazione di bevande, esercitata nel chiosco” e “la revoca dell'Autorizzazione straordinaria per occupazione temporanea di suolo pubblico n. 341 del 10/07/2020” ed è stata intimata, infine, “la conseguente liberazione della struttura unitamente alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti l'autorizzazione”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello di cui sopra ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di decadenza dalla concessione di suolo pubblico, risoluzione della convenzione, cessazione dell'attività, revoca dell'autorizzazione all'occupazione temporanea e ordine di liberazione e ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione comunale per la realizzazione e gestione di un chiosco destinato alla vendita di alimenti e alla somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato la determina con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 6 della convenzione, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza e della ricostruzione delle vicende relative alla titolarità e alla gestione dell'attività. Sono stati dedotti quattro motivi. Con i primi due è stata denunciata la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per contraddittorietà tra atti successivi: secondo la ricorrente, l'amministrazione avrebbe richiamato genericamente l'art. 6 della convenzione senza individuare la specifica ipotesi decadenziale applicata né collegare puntualmente i fatti alle clausole convenzionali; inoltre, la decadenza del 2022 sarebbe stata contraddittoria rispetto al rinnovo della concessione disposto nel 2018, in presenza delle medesime circostanze. Con il terzo motivo è stata dedotta l'illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione, poiché il Comune avrebbe affermato di avere appreso solo successivamente della cessazione e cancellazione dell'impresa individuale e della società, benché tali dati fossero desumibili dai pubblici registri. Con il quarto motivo è stato dedotto lo sviamento di potere, sostenendo che il Comune avrebbe utilizzato la decadenza dalla concessione per finalità sanzionatorie proprie delle autorità fiscali e lavoristiche, valorizzando gli illeciti contestati al gestore dell'attività.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivata la determina, benché non recasse una formale indicazione delle singole lettere dell'art. 6 della convenzione: dal complesso della motivazione emergevano infatti il collegamento tra i fatti accertati e le ipotesi convenzionali di inadempienze rilevate da organi di controllo, inosservanza degli obblighi concessori e abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione. Gli accertamenti della Guardia di Finanza, l'assenza di vigilanza della concessionaria sul gestore, le irregolarità fiscali, lavoristiche e previdenziali, nonché le vicende di cessazione e cancellazione dei soggetti coinvolti nella gestione, costituivano elementi idonei a fondare l'esercizio del potere decadenziale previsto dalla convenzione. È stata esclusa la contraddittorietà tra il rinnovo del 2018 e la decadenza del 2022, poiché il rinnovo aveva carattere sostanzialmente automatico e la decadenza era stata adottata successivamente, all'esito di un procedimento istruito anche sulla base di nuovi accertamenti del 2022 e di un quadro fattuale ritenuto allora compiutamente ricostruito. La conoscibilità nei pubblici registri di alcuni fatti anteriori non rendeva perplessa la motivazione, poiché tali circostanze non costituivano l'unico o decisivo fondamento dell'atto, affiancandosi agli ulteriori elementi istruttori relativi alla gestione dell'area e alla mancata vigilanza. È stato escluso anche lo sviamento: il Comune non aveva esercitato autonomi poteri sanzionatori fiscali o lavoristici, ma aveva utilizzato gli accertamenti degli organi competenti come presupposti istruttori rilevanti per verificare il corretto adempimento degli obblighi concessori, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6 della convenzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire i presupposti fattuali e il collegamento tra questi e il potere esercitato, anche senza la formale indicazione delle singole lettere della clausola convenzionale applicata.
art. 6 della Convenzione rep. n. 4209 del 31.07.2008
La clausola convenzionale tipizza le ipotesi di decadenza, includendo le inadempienze accertate da organi di controllo della pubblica amministrazione, l'inosservanza degli obblighi concessori e l'abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione.
art. 30, comma 5, c.p.a.
La ricorrente ha dichiarato di mantenere l'interesse alla decisione anche in vista di una possibile tutela risarcitoria e di riservarsi l'azione per danni; il TAR ha pertanto prescisso dall'eccezione di difetto di interesse, decidendo comunque il merito.
Massime di principio
- In presenza di una clausola convenzionale che tipizza le ipotesi di decadenza da una concessione di suolo pubblico, l'amministrazione può fondare la decadenza sugli accertamenti di altri organi pubblici quando tali accertamenti siano espressamente contemplati dalla clausola e risultino collegati all'inosservanza degli obblighi concessori o al corretto esercizio dell'attività autorizzata.
- La motivazione di un provvedimento di decadenza non richiede necessariamente la formale rubricazione delle singole ipotesi previste dalla clausola convenzionale, purché dal complesso dell'atto siano individuabili i fatti contestati, le violazioni rilevanti e il loro rapporto funzionale con le cause di decadenza applicate.
- Il rinnovo della concessione non impedisce l'esercizio successivo del potere di decadenza quando il rinnovo abbia carattere sostanzialmente automatico e la decadenza sia adottata, all'esito di un successivo procedimento, sulla base di ulteriori accertamenti o di una compiuta ricostruzione di inadempienze non previamente apprezzate nella loro consistenza.
- L'utilizzo, da parte dell'amministrazione concedente, di violazioni fiscali o lavoristiche accertate da altre autorità non integra sviamento di potere quando tali violazioni siano considerate non per irrogare sanzioni estranee alla competenza comunale, ma come elementi incidenti sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione e sulla gestione del bene pubblico.
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