Sentenza n. 1789/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del decreto n. 103325 del 23.7.2025 del Prefetto di Caserta, recante reiezione della richiesta di riconoscimento della qualifica di Agente di PS, del parere sfavorevole della Questura di Caserta e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della richiesta di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, fondato su due controlli di polizia nei quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio deducendo la violazione degli artt. 11 e 138 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nonché difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il provvedimento fosse generico, poiché non chiariva adeguatamente l’identità dei soggetti incontrati, il contesto temporale e spaziale dei controlli e le concrete ragioni per cui tali episodi avrebbero dimostrato la sua inaffidabilità morale. Ha inoltre dedotto che la mera presenza occasionale con soggetti gravati da precedenti di polizia non consentisse di desumere l’esistenza di una frequentazione consapevole e significativa, senza verificare l’esito dei procedimenti penali, l’attualità dei rapporti, l’eventuale comunanza di interessi o traffici illeciti e il contesto delle relazioni. I due episodi risalivano al 25 maggio 2022 e al 12 maggio 2023; in entrambi i casi il ricorrente era stato controllato in compagnia di persone gravate da precedenti per reati anche gravi. L’amministrazione ha resistito, richiamando gli elementi acquisiti dalla Questura di Caserta e dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il giudice ha ritenuto che il giudizio di inaffidabilità morale non potesse fondarsi automaticamente sulla mera circostanza che l’interessato fosse stato trovato, in occasione di due controlli di polizia, in compagnia di soggetti gravati da precedenti. Dal singolo controllo non è logicamente desumibile una frequentazione, che presuppone una pluralità o una certa costanza di contatti. Inoltre, affinché la frequentazione possa giustificare un giudizio negativo, deve risultare attuale e accompagnata da elementi indicativi di comunanza di interessi o traffici illeciti; la relazione potrebbe invece dipendere da ragioni non sintomatiche di inaffidabilità, quali parentela, rapporto affettivo o colleganza. Le informazioni acquisite dalla Prefettura si limitavano a riferire dei due controlli, senza descrivere il contesto degli incontri né attestare vere e proprie frequentazioni o contatti con esponenti della criminalità organizzata. Ne derivava un’istruttoria insufficiente e un automatismo motivazionale: dai due controlli era stata ricavata, senza ulteriori accertamenti, l’esistenza di una frequentazione idonea a fondare l’inaffidabilità. Il TAR ha escluso che la maggiore cautela richiesta per chi svolge funzioni di polizia provinciale potesse dispensare l’amministrazione dall’adeguata istruttoria, osservando inoltre che la qualifica avrebbe potuto essere ritirata in futuro qualora fossero emerse condotte incompatibili. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato quale parametro normativo della richiesta di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e della valutazione dell’affidabilità del richiedente.
art. 138 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato quale ulteriore parametro normativo dedotto dal ricorrente in relazione al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio prefettizio di inaffidabilità morale ai fini del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza non può fondarsi automaticamente sulla mera presenza dell’interessato, in una o più occasioni occasionali e non adeguatamente contestualizzate, in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia.
- La nozione di frequentazione rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità morale richiede la prova di una pluralità o costanza di contatti e non può essere ricavata dal singolo episodio di controllo di polizia.
- Per sostenere legittimamente un giudizio di inaffidabilità, la frequentazione deve essere valutata nella sua attualità e nel suo concreto contenuto, verificando se emergano comunanza di interessi o traffici illeciti; rapporti di parentela, affettivi o di colleganza non sono di per sé indicativi di inaffidabilità.
- Quando l’amministrazione fonda un diniego su rapporti dell’interessato con soggetti gravati da precedenti, deve svolgere un’istruttoria specifica sul contesto degli incontri, sulla natura e continuità dei rapporti e sugli elementi concreti che li rendano sintomatici di inaffidabilità; il mero richiamo a controlli di polizia è insufficiente.
- La maggiore esigenza di rigore connessa allo svolgimento di funzioni di polizia non esonera l’amministrazione dall’obbligo di un’istruttoria adeguata e di una motivazione concreta; l’eventuale possibilità di revocare successivamente la qualifica non legittima un diniego originario fondato su elementi istruttori insufficienti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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