Sentenza n. 86/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Asti in funzione del giudice del lavoro n.ro 107/2024 del 17 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, giudice del lavoro, n. 107/2024, con conseguente omesso pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti in funzione di giudice del lavoro n. 107/2024 del 17 aprile 2024 e il pagamento delle somme riconosciute in suo favore. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali: il titolo giudiziale era stato regolarmente documentato e notificato, il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza pagamento e non vi era contestazione circa l'inottemperanza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Asti e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che, in caso di ulteriore inerzia, il commissario provveda al pagamento entro altri sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede un termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Rileva ai fini della produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale.
DM 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell'Allegato 1
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, oggetto di dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia attestata conforme all'originale, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'assenza di contestazioni sull'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro un ulteriore termine.
- Quando le funzioni di commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito dall'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 162/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 163/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →