Cassazione Civile, Ordinanza n. 08312/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un incendio divampato all'interno di un immobile di proprietà dei ricorrenti, locato in parte a un terzo e adibito a officina meccanica, dal quale sarebbe derivato un danno a un immobile di proprietà degli originari attori. In primo grado i convenuti erano stati condannati al risarcimento; la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione ritenendo provata l'origine dell'incendio nella proprietà dei convenuti e, quindi, la responsabilità custodiale dei proprietari e del conduttore. I ricorrenti in Cassazione hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2051, 2697 c.c. e 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che mancasse la prova del nesso causale tra il fuoco e la loro proprietà, che gli atti dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e la consulenza d'ufficio non consentissero certezze sulla causa dell'incendio, che la Corte territoriale avesse omesso di considerare l'alterazione dello stato dei luoghi conseguente ai ripristini e la possibile interruzione del nesso causale per caso fortuito o dolo di terzi, ipotesi che sarebbe stata compatibile con altri incendi dolosi verificatisi in zona; con il secondo motivo hanno denunciato altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento del contenuto dei verbali dei Vigili del Fuoco e della consulenza tecnica, dai quali non emergerebbe alcuna certezza sulla causa dell'incendio.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito ed esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli inammissibili. Ha affermato che le doglianze miravano, in realtà, a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere denunciata solo nei casi in cui il giudice abbia dichiarato di non dover osservare le regole sulla prova o abbia valutato prove non introdotte dalle parti, non quando si contesti la maggiore attendibilità attribuita ad alcune risultanze; parimenti, la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio viene addossato alla parte sbagliata. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva valutato complessivamente le prove e ritenuto, in fatto, individuabile l'origine dell'incendio all'interno della proprietà locata, fondando su ciò la responsabilità ex art. 2051 c.c.; la deduzione del caso fortuito/dolo di terzi è stata ritenuta nuova e comunque non scrutinabile perché sorretta da un tentativo di rivalutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia è stata applicata in relazione all'origine dell'incendio individuata all'interno della proprietà dei convenuti, quale base della responsabilità del custode.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella a cui spetta secondo la scomposizione dei fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è il corretto paradigma per censurare un preteso errore di valutazione della prova, entro i limiti oggi consentiti in cassazione.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità della prova.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice valuta secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime o viceversa, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Opera il limite al sindacato di legittimità quando le decisioni di primo e secondo grado siano conformi quanto alle rationes di fatto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio: la scelta tra prove convergenti o divergenti appartiene al merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiari di non osservare il principio di disponibilità della prova; non basta contestare il modo in cui le prove sono state valutate.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto, non quando compia una scelta di attendibilità tra elementi istruttori.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata rispetto alla struttura del fatto costitutivo o dell'eccezione; non quando si discuta del convincimento raggiunto dal giudice sulle prove.
- Quando la responsabilità ex art. 2051 c.c. è affermata sulla base dell'individuazione dell'origine del danno nella cosa in custodia, l'allegazione del caso fortuito deve essere specificamente introdotta e provata da chi è convenuto come custode.
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare un vero errore di diritto o un travisamento radicale delle risultanze, sono inammissibili in cassazione.
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