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Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 870 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - IMPUGNABILITA' RISPOSTA ALL'INTERPELLO (DISAPPLICATIVO) ART. 37-BIS, COMMA 8 DPR 600/1973 - NON IMPUGNABILITÀ.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la risposta negativa all'interpello disapplicativo, ritenendo che essa costituisse un diniego di agevolazione fiscale autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare immediatamente la risposta dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

La risposta all'interpello è stata considerata un parere tecnico interlocutorio, privo di autonoma efficacia lesiva e non incidente direttamente sul patrimonio della contribuente. Non costituendo un atto impositivo né un autonomo rifiuto di agevolazione fiscale incluso nell'elenco degli atti impugnabili, essa non può essere impugnata immediatamente. Il contribuente potrà contestare il diniego in occasione dell'eventuale successivo avviso di accertamento, fornendo in quella sede gli elementi concreti a sostegno della propria posizione. È stato inoltre escluso che tale interpretazione comprometta il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973

    Disciplina l'interpello disapplicativo, mediante il quale il contribuente chiede la non applicazione di norme antielusive o limitative in presenza di specifiche condizioni. La risposta dell'Amministrazione, secondo la decisione, non produce di per sé un'immediata lesione patrimoniale.

  • Art. 19, d.lgs. 546/1992

    Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La risposta all'interpello, in quanto parere interlocutorio e non atto impositivo, non vi rientra.

  • D.lgs. 156/2015

    La disciplina entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 consente al contribuente di contestare il diniego e di far valere le proprie ragioni in occasione dell'eventuale successivo avviso di accertamento, senza necessità di un'impugnazione immediata della risposta all'interpello.

Massime di principio

  • La risposta negativa a un interpello, di regola, non è immediatamente impugnabile se ha natura meramente consultiva o interlocutoria e non produce direttamente un'obbligazione tributaria.
  • L'impugnabilità dipende dagli effetti concreti dell'atto: un documento che non determina direttamente un'imposizione, una sanzione o una lesione patrimoniale normalmente non rientra tra gli atti impugnabili.
  • Il contribuente può generalmente rinviare la contestazione al momento dell'eventuale avviso di accertamento, impugnando l'atto impositivo e deducendo in quella sede le ragioni per cui avrebbe dovuto essere riconosciuta la disapplicazione o l'agevolazione.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio di un potere valutativo o discrezionale quando la decisione impugnata non ha ancora prodotto effetti impositivi autonomi.
  • La mancata impugnabilità immediata della risposta non comporta, di per sé, una violazione del diritto di difesa se il contribuente conserva la possibilità effettiva di contestare il diniego insieme al successivo atto impositivo.

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