Sentenza n. 105/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento protocollo 17880 del 27 luglio 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; - della determinazione n. 1573 prot. n. 18418 del 1° agosto 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del relativo allegato A, nella parte in cui risulta non ammessa la ricorrente per la seguente motivazione: “Modulo di domanda non trasmesso”; - della determinazione n. 1597 prot. 18968 del 3 agosto 2022 di inammissibilità dell'istanza di ammissione ai contributi economici di cui all'art. 56, l.r. 1/1990, a firma del Direttore del Servizio; - della comunicazione dell'esclusione della domanda di finanziamento della ricorrente pervenuta in data 8 agosto 2022, con protocollo n. 19031; - della determinazione n. 1614 prot. n. 18896 del 5 agosto 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, avente ad oggetto la graduatoria definitiva, pubblicata dall'Assessorato in data 5 agosto 2022, nella parte in cui viene esclusa la ricorrente, e del relativo allegato A1 nella parte in cui risulta non ammessa; - della nota prot. 15322 dell’8 luglio 2022 avente ad oggetto comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/1990; “ove necessario”: - dell'avviso pubblico del 4 aprile 2022 recante apertura termini domande di contributo, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; - della determinazione n. 663 prot. 7731 del 31 marzo 2022, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; - del decreto n. 5 prot. n. 7838 del 1° aprile 2022, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; - dell'allegato alla delibera della giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018, avente ad oggetto “Interventi per attività teatrali e musicali”, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; - della deliberazione della giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018 avente ad oggetto “Interventi per attività teatrali e musicali. Modifica criteri applicativi”, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione della domanda di contributo regionale per mancata trasmissione del modulo di domanda, unitamente agli atti presupposti e alla graduatoria definitiva nella parte relativa all'esclusione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Regione autonoma della Sardegna aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione a contributi economici previsti dall'art. 56 della legge regionale n. 1/1990, motivando l'esclusione con la mancata trasmissione del modulo di domanda. Sono stati impugnati anche la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, la graduatoria definitiva e gli atti presupposti, nella parte in cui fossero interpretati come ostativi all'integrazione documentale mediante soccorso istruttorio. Dal testo non emerge una decisione del Collegio sui singoli motivi di illegittimità, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 2 dicembre 2025 e della concorde adesione dell'amministrazione resistente e della controinteressata all'udienza del 22 gennaio 2026. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità dell'esclusione, né la questione relativa all'eventuale applicabilità del soccorso istruttorio. In considerazione della complessità della vicenda, ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 56 l.r. Sardegna n. 1/1990
Disposizione regionale posta a fondamento della domanda di ammissione ai contributi economici oggetto della controversia; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; la relativa legittimità non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando tale perdita sia dichiarata espressamente dalla parte ricorrente e condivisa dalle altre parti del giudizio.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati, salvo che ricorrano ulteriori ragioni processuali per una diversa definizione della controversia.
- La complessità della vicenda può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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