Cassazione Penale, Sentenza n. 25975/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 10/07/2021-10/01/2022. Il diniego si basava sul ritrovamento, il 13/08/2021, di un telefono cellulare nella camera detentiva: il Tribunale ritenne non credibile la dichiarazione di totale estraneità del ricorrente e lo valutò codetentore dell'apparecchio, escludendo la partecipazione all'opera di rieducazione. Il ricorrente contestava che il telefono era stato trovato occultato nella tasca di un indumento tradizionale di un altro detenuto (Faffa Bouchaid) che si era assunto la proprietà, e denunciava il mancato esame di tali elementi e l'incongruenza rispetto all'accoglimento, per fatti analoghi, dei reclami presentati da altri compagni di cella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo esame nel merito, richiamando il principio che il diniego della liberazione anticipata non può fondarsi sulla mancata denuncia da parte del detenuto di fatti illeciti altrui, poiché non esiste per il detenuto l'obbligo giuridico di impedire l'evento o di denunciare. La Corte ha inoltre richiamato la necessità di valutare frazionatamente ciascun semestre e di basare il diniego su elementi oggettivi e non sulla sola omertà presunta.
Norme richiamate
legge n. 354 del 1975, art. 54
L'art. 54 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione
La Corte interpreta la norma nel senso che la valutazione riguarda la disponibilità concreta del condannato a partecipare all'opera di rieducazione nel semestre considerato; ogni semestre va valutato frazionatamente, salvo che comportamenti gravi possano riverberarsi su altri semestri
Cass. Sez. 1, n. 33720 del 21/12/2017 (Rizzaro)
Principio richiamato: è illegittimo negare la liberazione anticipata per la sola mancata indicazione di fatti integranti illeciti disciplinari altrui, poiché il detenuto non ha l'obbligo giuridico di denunciare
Cass. Sez. 1, n. 5982 del 21/01/2009 (Isufi)
Giaù consolidato il principio che la presunta omertà non può costituire di per sé motivo idoneo a negare il beneficio
Massime di principio
- La liberazione anticipata può essere negata solo se vi sono elementi oggettivi che dimostrino mancata partecipazione all'opera di rieducazione; la semplice omertà non è di per sé sufficiente
- Il detenuto non è obbligato giuridicamente a indicare o denunciare illeciti commessi da altri; il silenzio non può costituire automaticamente prova di complicità
- Ogni semestre va valutato in maniera autonoma e frazionata; comportamenti gravi e chiaramente sintomatici possono tuttavia riverberarsi su altri semestri se adeguatamente motivati
- Il giudice deve esaminare e motivare la riconducibilità di un oggetto illecito a un determinato detenuto con elementi oggettivi (es. luogo di occultamento, confessioni chiare, prove materiali); se altri detenuti si sono assunti la responsabilità, tale circostanza deve essere adeguatamente valutata
- Coerenza e parità di trattamento: decisioni divergenti su fatti analoghi tra diversi detenuti richiedono una motivazione che giustifichi la differente valutazione
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