Cassazione Civile, Ordinanza n. 29334/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Più medici specializzati avevano convenuto lo Stato davanti al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento dei danni da mancata attuazione, da parte dell'ordinamento italiano, delle direttive europee in materia di adeguata retribuzione dei corsi di specializzazione medica. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di un medico, rigettando le altre per prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva poi rigettato gli appelli. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, che: 1) la Corte territoriale avrebbe errato nel far decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, sostenendo invece che il termine avrebbe potuto decorrere solo quando fossero cessate le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva; hanno inoltre invocato il rinvio pregiudiziale alla CGUE; 2) con riferimento alla sola posizione di un medico già riconosciuto parzialmente vittorioso nei precedenti gradi, hanno contestato la liquidazione del quantum, assumendo che dovesse applicarsi la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e che dovessero essere riconosciuti rivalutazione monetaria e interessi compensativi, anche alla luce dell'art. 1 Prot. 1 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché contrario a un orientamento di legittimità ormai consolidato: il diritto al risarcimento per la mancata attuazione delle direttive in materia di specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, e la successiva disciplina del 2011 non ha efficacia retroattiva. Ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell'azione, termine e legittimazione passiva potessero impedire la decorrenza della prescrizione o giustificare un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la liquidazione fatta dalla Corte d'appello era conforme alla giurisprudenza consolidata: il parametro di quantificazione è quello desumibile dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, mentre il d.lgs. n. 257 del 1991 non è retroattivo e non regola il diverso credito indennitario/para-risarcitorio da tardiva attuazione; inoltre, non vi era specifica censura idonea a fondare rivalutazione monetaria o interessi diversi da quelli legali dalla messa in mora. Non è stata disposta statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle amministrazioni intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con giurisprudenza consolidata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il primo motivo, essendo la questione già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 332 c.p.c.
Nel caso di litisconsorti facoltativi, non era necessario ordinare la notificazione dell'impugnazione ai non notificati, poiché per essi l'impugnazione era ormai preclusa.
art. 2934 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte ha ribadito la prescrizione del diritto secondo il termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999.
art. 2935 c.c.
Richiamato per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della certezza della tutela; la Corte ha escluso che tali incertezze incidessero sulla decorrenza.
art. 2938 c.c.
Richiamato nei motivi; la Corte ha confermato che la prescrizione decorreva e poteva essere eccepita secondo i principi consolidati.
art. 1223 c.c.
Invocato per la quantificazione del danno; la Corte ha escluso che il credito avesse natura retributiva o un risarcimento integrale commisurato a tale norma.
art. 1224 c.c., comma 2
La rivalutazione monetaria non è stata riconosciuta, salvo prova del maggior danno da ritardo.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa del pregiudizio, che la Corte ha ricondotto al parametro legislativo del 1999.
art. 1227 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; non ha condotto a una diversa quantificazione del danno.
art. 2056 c.c.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno; la Corte ha riaffermato la natura indennitaria/para-risarcitoria della pretesa.
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
È la base della quantificazione equitativa del danno da tardiva attuazione delle direttive e determina anche il dies a quo della prescrizione per i rapporti considerati.
art. 4, comma 43, legge 12 novembre 2011, n. 183
La Corte ha affermato che non si applica retroattivamente ai fatti anteriori al 10 gennaio 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 Prot. 1 CEDU
La Corte ha escluso che la mancata corresponsione di una somma maggiore, o la mancata rivalutazione, integrasse una violazione del pacifico godimento dei beni.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati nei motivi come fonti dell'obbligo di corretta attuazione delle direttive.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del dovere di conformazione dell'ordinamento interno al diritto sovranazionale.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
Richiamato nei motivi, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina consolidata della prescrizione e della quantificazione.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'effettività della tutela, ma la Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
La Corte ha chiarito che non ha efficacia retroattiva e non costituisce il parametro per i crediti anteriori alla sua applicazione.
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 368, art. 39
Richiamato come disciplina economica per i medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.
Direttive CEE 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE
La Corte ha ribadito che il loro tardivo recepimento ha generato un'obbligazione indennitaria/para-risarcitoria, da quantificarsi secondo il parametro legislativo interno del 1999.
Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
Vedi sopra; la Corte la qualifica come aestimatio legislativa del danno e parametro di calcolo del credito.
Massime di principio
- Il diritto al ristoro per la mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie in tema di specializzandi medici, per i corsi rilevanti nel periodo considerato, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge che ha effettuato la quantificazione legislativa del danno, salvo diversa disciplina espressa applicabile solo ai fatti successivi.
- Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, termine di prescrizione o individuazione del legittimato passivo non impediscono, di regola, la decorrenza della prescrizione quando il danneggiato era comunque in condizione di agire e di interrompere stragiudizialmente il termine.
- La disciplina sopravvenuta che individua diversamente il regime della prescrizione o il dies a quo non si applica retroattivamente ai rapporti esauriti o ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in assenza di espressa previsione.
- Nel contenzioso dei medici specializzandi, la pretesa derivante dal tardivo recepimento delle direttive non va trattata come credito retributivo pieno né come risarcimento integrale commisurato alle tariffe introdotte per discipline successive, ma come obbligazione indennitaria o para-risarcitoria da quantificarsi secondo il parametro equitativo stabilito dal legislatore nazionale.
- Il parametro dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 è sufficiente a coprire i pregiudizi normalmente causalmente ricollegabili al tardivo recepimento; un importo maggiore richiede la rigorosa allegazione e prova di circostanze ulteriori, tempestivamente dedotte nel giudizio di merito.
- In mancanza di una specifica base per un maggior danno da ritardo, sulla somma liquidata spettano gli interessi al tasso legale dalla messa in mora, mentre la rivalutazione monetaria non è automatica.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando il diritto unionale non lascia margini di dubbio sulla questione decisa e, in particolare, non disciplina il quantum della remunerazione spettante agli specializzandi lasciando tale scelta alla discrezionalità degli Stati membri.
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